Il bilancio finale di liquidazione
di Federica FurlaniLa procedura di liquidazione, volta a realizzare le risorse aziendali e ad estinguere le posizioni debitorie della società, si conclude, dal punto di vista dell’informativa contabile, con la redazione obbligatoria del c.d. bilancio finale di liquidazione, che ha il compito di rendicontare sinteticamente sui risultati economici, finanziari e patrimoniali raggiunti dall’attività svolta dai liquidatori e di indicare le quote di riparto finale spettanti a ciascun socio.
L’articolo 2492 cod. civ. stabilisce infatti che “Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese”.
Il bilancio finale di liquidazione si compone pertanto di due parti:
- il bilancio finale in senso stretto
- il piano di riparto.
Per quanto riguarda il contenuto del bilancio finale in senso stretto, il principio contabile Oic 5 dedicato ai “Bilanci di liquidazione” ritiene essenziale innanzitutto la presenza dello stato patrimoniale e del conto economico relativo al periodo che intercorre fra la data di inizio dell’esercizio e quella di chiusura della liquidazione.
Raccomanda inoltre, per la sua utilità (che può dipendere dalla durata della fase liquidatoria, dalla numerosità e complessità delle operazioni svolte, dalla significatività dei valori interessati dalla liquidazione, etc.) la redazione di un conto economico generale riassuntivo, riferito cioè all’intera procedura di liquidazione, che si apre contabilmente con il bilancio iniziale di liquidazione. In tal modo, il conto economico rifletterà direttamente il risultato economico totale della liquidazione, articolato nei relativi componenti positivi e negativi.
Per tali documenti non è previsto uno schema rigido, ma è consigliabile l’utilizzo degli schemi di cui agli articoli 2424 e 2425 cod. civ., seppure con i necessari adattamenti e semplificazioni, al fine di dare coerenza con il dettato normativo previsto per i bilanci intermedi e relativa uniformità formale.
Il principio contabile evidenzia inoltre come sia ampiamente diffusa (per quanto non unanime) la tesi in base alla quale le specifiche esigenze informative ed il particolare meccanismo di approvazione di tale bilancio rendono fondamentale la presenza anche della nota integrativa e soprattutto della relazione sulla gestione (liquidatoria) in cui dovrebbero confluire le informazioni esplicative sull’andamento della gestione (passata) dei liquidatori.
La nota integrativa dovrebbe, tra le altre cose, dedicare un approfondimento nel caso di sussistenza, nello stato patrimoniale finale, di elementi attivi/passivi non ancora realizzati/estinti, per l’eventuale presenza di assegnazione di beni in natura ai soci o per esposizioni debitorie non ancora estinte.
Per quanto riguarda il piano (o prospetto) di riparto, che è opportuno sia contenuto all’interno della nota integrativa del bilancio finale di liquidazione o come suo allegato, esso deve indicare ciò che può essere ripartito ai soci (ed agli altri soggetti che eventualmente abbiano diritto ad una quota finale in sede di liquidazione, come i titolari di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, cod. civ., diversi sia dalle azioni che dalle obbligazioni), ovvero l’attivo netto residuo (al netto degli eventuali acconti sulle quote di riparto già corrisposti), che può essere costituito non solo da disponibilità liquide, ma anche da beni in natura non venduti o crediti da assegnare ai soci.
Predisposto il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono adempiere al regime di pubblicità legale, depositandolo presso il Registro delle Imprese competente, in modo da permettere ai soci di proporre reclamo.
Il piano di riparto può quindi o essere approvato espressamente dai soci (prima del decorso di novanta giorni) o solo tacitamente (articolo 2493, comma 1, cod. civ.), decorsi novanta giorni dalla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese senza che via siano stati reclami da parte dei soci stessi.
Il riparto, secondo la dottrina prevalente, non può avvenire se non dopo l’approvazione da parte di tutti i soci, espressa o tacita, del bilancio finale di liquidazione.