Il blocco delle cessioni post conversione del D.L. 39/2024
di Leonardo PietrobonCon la L. 23.5.2024 n. 67, pubblicata in G.U. il 28.5.2024 n. 123, ed entrata in vigore in data 29.5.2024, è divenuto definitivo il blocco riferito alle possibilità di cessione dei crediti derivanti dai differenti bonus edilizi, di cui al D.L. n. 39/2024. Tuttavia, per individuare correttamente la sussistenza o meno del c.d. “blocco delle cessioni” dei crediti è necessario individuare gli opportuni riferimenti normativi utili a tale scopo.
In primo luogo, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, D.L. 11/2023, possono essere oggetto di cessioni quei crediti superbonus per i quali, alla data antecedente al 17.2.2023, sussistano le seguenti condizioni:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Di conseguenza, fin prima della pubblicazione del D.L. 39/2024 (29.3.2024), la cessione dei crediti superbonus, al sussistere delle sopra indicate condizioni, era ancora ammessa.
Il comma 5, dell’articolo 1, D.L. 39/2024, apporta una revisione al medesimo comma 2, articolo 2, D.L. 11/2023, prevedendo che “le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e’ stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.
In altri termini, se alla data del 29.3.2024 congiuntamente:
- non è stata sostenuta alcuna spesa;
- non è stata emessa alcuna fattura;
- non è stato eseguito alcun lavoro;
la possibilità di cessione derogatoria prevista dall’articolo 2, comma 2, D.L. 11/2023, è stata oggetto di blocco ad opera della riportata disposizione normativa (comma 5, articolo 1, D.L. 34/2024).
Di conseguenza, se alla citata data – 29.3.2024 – sussistono, invece, congiuntamente tutte le sopra riportate condizioni – sostenimento della spesa, esistenza delle fatture ed esecuzione dei lavori – permane la possibilità di cessione dei crediti (superbonus), al sussistere di tutte le altre condizioni normativamente previste, mediante la presentazione della comunicazione, di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020.
Dal coordinamento normativo di cui sopra è, quindi, necessario incrociare le due differenti disposizioni normative, quali il D.L. 11/2023 e il D.L. 39/2024, al fine di potere stabilire, ancora oggi la cessione o meno dei crediti fiscali, derivanti dai bonus edilizi.
Esistenza della CILAS al 16.2.2023 | Esistenza del Verbale di assemblea | Esistenza della richiesta di PdC per la dem/ricostrr. al 16.2.2023 | Spese al 29.3.2024 | Fatture al 29.3.2024 | Esecuzione dei lavori al 29.3.2024 | Possibilità di cessione |
Si | Si | – | Si | Si | Si | Si |
– | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Si | Si | – | Si | Si | No | No |
Si | Si | – | No | Si | Si | No |
Si | Si | – | No | No | Si | No |
– | Si | Si | Si | Si | No | No |
– | Si | Si | No | Si | Si | No |
– | Si | Si | No | No | Si | No |
Da segnalare che le sopra richiamate disposizioni di blocco trovano applicazione solo nei casi in cui siamo in presenza del trasferimento della detrazione d’imposta, mediante la presentazione del modello di comunicazione di cessione e/o sconto fattura. In quanto, alcun blocco è normativamente previsto per le cessioni che si pongono in essere mediante il trasferimento da un cassetto fiscale a altro cassetto fiscale.