Il “Bonus mobili” alla luce dei recenti chiarimenti dell’Agenzia
di Luca MambrinCome noto la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 31.12.2016 la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).
Nella recente C.M. n. 7/E/2016, prevalentemente incentrata sulla nuova detrazione Irpef “bonus mobili per giovani coppie”, sono stati forniti alcuni chiarimenti anche in riferimento al “bonus mobili ed elettrodomestici” introdotta dall’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, in merito:
- al periodo di sostenimento delle spese di recupero del patrimonio edilizio come presupposto fondamentale per poter beneficiare dell’agevolazione in oggetto;
- alle modalità di pagamento delle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
In merito al primo punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che i soggetti che possono avvalersi dell’agevolazione sono:
- sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016;
- sia i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal 2012 (dal 26 giugno 2012).
Come già chiarito infatti nell’incontro Telefisco del 28 gennaio 2016, il comma 2 dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi edilizi, né quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le relative spese; per l’individuazione degli interventi edilizi cui sono collegati gli acquisti dell’arredo agevolabili, il legislatore ha fatto implicito riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012, per le quali la detrazione spetta con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili. Tali spese, secondo l’Agenzia “costituiscono il presupposto dell’ulteriore detrazione in esame in quanto sono riconducibili a lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo tale da presumere che l’acquisto dei mobili anche successivo sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati”.
Per quanto riguarda invece l’ammontare della spesa detraibile, si ricorda che la detrazione:
- viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000;
- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione: il contribuente che esegue i lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
In merito alle modalità di sostenimento della spesa, l’Agenzia delle Entrate nella precedente C.M. 29/E/2013 aveva precisato che per usufruire della detrazione del 50% i pagamenti dovevano essere effettuati mediante bonifico bancario e postale nei quali dovevano essere indicati:
- la causale del versamento (quella utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il pagamento, quindi, doveva avvenire mediante l’apposita procedura di bonifico bancario e postale che prevede l’applicazione della ritenuta dell’8% (dal 1 gennaio 2015) secondo quanto disposto dall’articolo 25 del D.L. n. 78/2010.
Nella nuova interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 7/E/2016 vengono superate tali precedenti indicazioni: se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (con conseguente applicazione della ritenuta), ma è sufficiente l’utilizzo di un bonifico ordinario.
È comunque ancora possibile effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito; non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carta di credito e venga rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente è comunque possibile usufruire della detrazione se nello scontrino è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).