Il “Bonus mobli” non conosce pace
di Leonardo Pietrobon
Nonostante in un precedente intervento (si veda “Bonus mobili è un “valzer” temporaneo di limiti” del 17/01/2014) si è già messo in evidenza che la detrazione conosciuta con il nome di “bonus mobili” è stata oggetto di innumerevoli mutazioni, in un arco temporale estremamente ridotto, oggi ci vediamo costretti a trattare ancora la questione, per “raccontare” le ulteriori evoluzioni e contro evoluzioni che si sono susseguite negli ultimi mesi.
Come noto, l’art. 16, comma 2, D.L. 63/2013, Decreto c.d. “Energia”, ha stabilito, in capo ai soggetti che beneficiano della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis D.P.R. 917/1986, la possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici di cui alle categorie A+ (A per i forni).
A tal proposito, si ricorda, tuttavia, che l’agevolazione in commento è fruibile nella sola ipotesi in cui lo stesso contribuente abbia sostenuto spese di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, nonché collegando le spese di manutenzione ordinaria (lett. a) del citato articolo 3) alle sole parti comuni di edifici residenziali. Risultano, quindi, esclusi quali tipologie di interventi che permettono l’accesso alla detrazione i c.d. interventi minori, quali ad esempio gli interventi di cablatura o l’installazione di strumenti per evitare il compimento di atti illeciti.
Seguendo la citata disposizione normativa, l’agevolazione spetta(va) per le spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2013, assumendo quale unico limite massimo di spesa l’importo di € 10.000.
Con il comma 139, n. 3) dell’articolo 1 della L. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014), il Legislatore nazionale, da un lato, ha concesso il favore di prorogare la detrazione in commento a tutto l’anno 2014, stante che il D.L. 63/2013 prevedeva la scadenza della stessa al 31/12/2013, dall’altro lato, in modo a dir poco inaspettato stante la finalità della norma agevolativa, ha introdotto la necessità di rispettare un ulteriore limite monetario per la fruizione della detrazione, rappresentato dall’importo speso per l’esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione dell’immobile oggetto di arredo.
Tale “prima” versione del doppio limite di spesa ha avuto una breve durata, infatti, con l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 151/2013 (c.d. Decreto “Salva Roma-bis”) è stata disposta l’abrogazione della predetta limitazione contenuta nella Legge di Stabilità 2014, ripristinando di fatto la disposizione originaria dell’articolo 16, comma 2 D.L. 63/2013 che prevedeva quale unico limite l’importo di € 10.000. Tale abrogazione, ad opera del citato D.L. 151/2013, è avvenuta, fortunatamente, ancora prima che il comma 139, n. 3) dell’articolo 1 della L. 147/2013 entrasse in vigore.
Sfortunatamente il D.L. 151/2013 non è stato convertito in Legge, ripristinando di fatto, quindi, la situazione del “doppio” limite di spesa stabilito dalla Legge di Stabilità 2014. L’eliminazione della citata duplice soglia non ha trovato riscontro nemmeno nell’ambito del D.L. 47/2014 (c.d. Decreto Casa), nonostante con un comunicato stampa del 12/3/2014 il Governo aveva auspicato l’ulteriore modifica normativa ed il ripristino alla condizione dell’unico limite di spesa pari ad € 10.000.
Le questioni che si pongono, dopo tutte queste modifiche e mancate abrogazioni, sono meramente operative: quali sono i limiti di spesa per gli acquisti di mobili, arredi e grandi elettrodomestici per la fruizione della detrazione, sia con riferimento alle spese sostenute entro il 31/12/2013 e sia con riguardo alle spese sostenute nel corso di questi primi mesi dell’anno 2014, nonché quelle sostenute a cavallo tra i due periodi d’imposta.
Per la prima categoria di spese, intendendo quelle sostenute entro il 31/12/2013, appare fuori discussione che risulta adottabile la versione “originaria” dell’art. 16, D.L. 63/2013, con applicazione quindi dell’unico limite di € 10.000.
Per quanto riguarda, invece, il bonus mobili per l’anno 2014, le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici incontrano, ad oggi, il doppio limite di € 10.000 e delle spese sostenute per l’intervento di ristrutturazione.
Affrontate le prime due questioni in modo abbastanza “semplice”, la vera problematica operativa è rappresentata dall’effettuazione di lavori di recupero del patrimonio edilizio a cavallo tra i due periodi d’imposta 2013 e 2014, in quanto non si conosce quale deve essere il secondo parametro-limite di riferimento per stabilire la quota di spettanza del bonus mobili.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di tener conto delle spese di recupero del patrimonio edilizio relative al singolo immobile sostenute dal 26.6.2012, in quanto tale data rappresenta, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la C.M. 29/E/2013, il momento a cui far riferimento per individuare i lavori che danno diritto alla detrazione bonus mobili.
Di conseguenza nel caso in cui il bonus arredo:
- sia stato interamente utilizzato nel 2013, in quanto la spesa sostenuta è risultata pari o superiore a € 10.000, nel 2014 non sarà possibile usufruire dell’agevolazione per ulteriori acquisti di mobili / elettrodomestici;
- sia stato parzialmente utilizzato nel 2013, in quanto la spesa sostenuta è risultata inferiore a € 10.000, nel 2014 sarà possibile usufruire dell’agevolazione per ulteriori acquisti, tenendo comunque conto delle spese di ristrutturazione sostenute dal 26/6/2012 e pertanto se queste ultime:
- sono pari o superiori ad € 10.000, le spese per arredi sostenute nel 2014 sono agevolabili nel limite massimo di € 10.000, al netto del limite utilizzato nel 2013;
- sono inferiori a € 10.000, le spese per arredi sostenute nel 2014 sono agevolabili nel limite massimo di detto importo, al netto del limite utilizzato nel 2013.
Tale conclusione, a dir poco “elaborata”, parte dal presupposto che anche gli acquisti di mobili, arredi ed elettrodomestici, avvenuti nell’anno 2014, sono detraibili con riferimento ad interventi di recupero effettuati anche partire dal 26/6/2012 e, quindi, che gli stessi si possano considerare eseguiti e conclusi entro l’indefinito ed imprecisato “lasso di tempo sufficientemente contenuto”, a cui l’Agenzia delle Entrate fa riferimento nella C.M. 29/E/2013 (paragrafo 3.3).
In conclusione, appare evidente che il bonus mobili necessita di un duplice intervento e non di un duplice limite, rappresentato:
- da un lato da un intervento normativo volto ad eliminare la doppia soglia;
- e dall’altro lato un intervento di prassi, da parte dell’Amministrazione finanziaria, che spieghi quali sono le modalità di calcolo per la determinazione della detrazione per le spese a cavallo e definisca in modo chiaro il concetto di lasso di tempo sufficientemente contenuto usato nella citata circolare.