30 Maggio 2022

Il bonus monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica nel modello Redditi PF 2022

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 44, comma 1-septies, D.L. 34/2020, così come modificato dall’articolo 74, comma 1, lett. d), D.L. 104/2020, ha introdotto uno specifico credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2020 (dal 01.08.2020 al 31.12.2020) per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.

Il Decreto del MEF del 21.09.2021 ha stabilito le modalità di accesso all’agevolazione mentre le disposizioni attuative sono state individuate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.01.2022.

Il credito d’imposta in esame spetta per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di:

  • monopattini elettrici;
  • biciclette elettriche o muscolari;
  • abbonamenti al trasporto pubblico,
  • servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile,

ed è riconosciuto per un importo massimo di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità, alle persone fisiche che hanno consegnato per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 L. 145/2018.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei predetti familiari.

Il credito d’imposta spettante deve essere utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche dovevano inoltrare, entro il 13.05.2022, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con il citato Provvedimento del 28.01.2022. Nell’istanza i soggetti richiedenti dovevano riportare l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020 mentre l’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze avrebbe determinato la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

Con il recente Provvedimento del 23.05.2022 prot. n. 2022/176217 l’Agenzia delle entrate, premesso che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è risultato inferiore al suddetto limite di spesa di 5 milioni di euro ha individuato la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario in misura pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

Quindi l’importo effettivo spettante a ciascun beneficiario è pari al credito d’imposta risultante dalla domanda, nel limite di euro 750.

Infine come previsto nel citato D.M. 21.09.2021:

  • il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese;
  • il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

Nell’ambito del modello Redditi PF 2022 il credito d’imposta in esame va indicato nel quadro CR, Sezione XII, al rigo CR31. In particolare:

  • nella colonna “1” (codice) va riportato il codice 5 che identifica proprio il credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;
  • nella colonna “2” (Importo) se in colonna 1 è stato indicato il codice ‘5’, va indicato l’importo del credito spettante, nella misura massima di 750 euro, corrispondente alla percentuale di riconoscimento della spesa agevolabile, determinata con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 23 maggio 2022, ovvero pari al 100% della spesa nel limite massimo previsto.