Il bonus tessile dal 10 maggio con domanda aggiornata
di Clara PolletSimone DimitriAl fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, l’articolo 48-bis D.L. 34/2020, riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022.
Con il D.M. 27.07.2021 sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici Ateco 2007 elencati nel comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto.
Al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito, per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”.
La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Per il precedente periodo di imposta la comunicazione è stata effettuata dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 ed il provvedimento prot. n. 2021/334506 del 26.11.2021 ha determinato nel 64,2944 per cento, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile.
La risoluzione 65/E/2021 ha istituito, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, l’apposito codice tributo 6953 denominato “credito d’imposta tessile, moda e accessori – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” da esporre nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
La comunicazione, da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (secondo il modello introdotto dal provvedimento prot. n. 262282/2021 dell’11.10.2021) è stata modificata in data 6 maggio 2022 a seguito dell’approvazione (provvedimento del 27.04.2022) del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF).
In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF.
Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato).
Il credito è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19“, e successive modifiche. Pertanto, con riferimento al presente credito d’imposta, non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12 della citata Comunicazione. La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione Europea C(2021) 8205 final del 10.11.2021.
Le altre modifiche apportate alla comunicazione sono:
- l’introduzione di appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;
- adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi massimali applicabili di cui alla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi);
- introduzione di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione operata dall’articolo 3, comma 3, D.L. 4/2022.