Il bug della duplicazione dei contributi previdenziali nelle S.T.P. e nelle S.T.A.
di Andrea Beltrachini di MpO & PartnersDal 01/01/2022 è entrato in vigore il regolamento di Cassa Forense che disciplina gli aspetti previdenziali per l’esercizio in forma societaria della professione (c.d. Regolamento S.T.A.)
Di seguito i principali punti.
1) La STA è tenuta a compilare ed inviare a Cassa Forense il Modello 5 ter, nel quale vanno indicati (tra l’altro): i] l’ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo; ii] il volume d’affari IVA al netto del contributo integrativo; iii] l’ammontare degli utili, anche se non distribuiti; iv] i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa (art. 4).
2) In relazione al contributo integrativo, la STA è tenuta ad applicare la maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA e, quindi, a versare l’ammontare complessivo della maggiorazione a Cassa Forense, a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal cliente (art. 1).
3) Il singolo socio-avvocato dovrà comunicare con il Modello 5 la “base” sulla quale calcolare il contributo soggettivo da versare. A tal fine il Regolamento precisa che sono equiparati al reddito netto professionale e sono quindi soggetti a detto contributo “il reddito prodotto dalla Società Tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell’organo amministrativo di gestione della Società Tra Avvocati” (art. 8).
Il trattamento previdenziale del socio di una STA è quindi analogo a quello dei soci di una STP soggetti, a seconda dei casi, alle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro.
Si pone quindi per tutti i suddetti professionisti il medesimo problema: cioè la “duplicazione” dei contributi previdenziali in tutti i casi in cui ricevano compensi dalla STP/STA per prestazioni, da quest’ultima poi fatturate al cliente finale.
In altri termini: tutte le volte in cui il socio professionista non si limita alla sola percezione di utili dalla STP/STA, “paga doppio”!
Si pensi proprio al caso in cui un cliente paghi 100 (di compensi) alla STA e l’avvocato che lo ha seguito (socio al 50%), fatturi alla stessa, a titolo di compensi per prestazioni professionali, 50.
a) La STA fatturerà, al cliente, 104 (oltre IVA e al netto di RA) e pagherà 4 alla Cassa a titolo di contributo integrativo mentre, a sua volta, l’avvocato fatturerà, alla STA, 52 (oltre IVA e al netto di RA) e pagherà 2 a titolo di contributo integrativo alla Cassa ( somme versate alla Cassa = 6);
b) l’ipotetica quota utili dell’avvocato sarà 25 (cioè il 50% dei 100 incassati dalla STA dal cliente – i 50 pagati dalla STA all’avvocato, che per la STA medesima rappresentano una voce di costo): pertanto dovrà pagare un contributo soggettivo sulla base di 75 (50 percepiti a titolo di compensi dalla STA + 25 quota utili).
Viceversa, qualora il socio-avvocato non fatturi alla STA ma si limiti a percepire dalla stessa la sua quota utili (pari a 50, cioè al 50% dei 100 pagati dal cliente):
a) l’unico contributo integrativo che verrà pagato alla Cassa sarà quello di 4 di competenza della STA;
b) il contributo soggettivo del socio-avvocato sarà calcolato sulla base di 50 (cioè la sua sola quota-utili) e non, come nel primo esempio, di 75.
È quindi evidente che il socio-avvocato ha un forte disincentivo a ricevere compensi/indennità dalla propria società (che non siano sotto forma di utili): proprio per la summenzionata “duplicazione” dei contributi previdenziali.
Ciò non può non avere evidenti freni all’aggregazione mediante STA/STP, soprattutto da parte di professionisti ancora in fase di crescita professionale.
Nella prassi finora riscontrata, infatti, molti professionisti contano di integrare i propri utili (magari “bassi” perché la quota detenuta è marginale) fatturando compensi professionali alla STA/STP.
Si pensi ad es. al socio che, pur avendo una quota “piccola”, porta un nuovo cliente in Società e/o che lavora per un monte ore che, paragonato a quello degli altri soci, risulta sproporzionato in relazione alla propria percentuale.
Ci si domanda: che incentivo avrebbe a portare nuova clientela/lavorare di più?