24 Maggio 2023

Il canone di leasing immobiliare interamente deducibile ai fini Irap

di Stefano Chirichigno
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Il principio di derivazione rafforzata è il grimaldello attraverso cui in sede giurisprudenziale si pone rimedio – almeno in sede di giudizio di legittimità – a un rischio di potenziale doppia imposizione giuridica generato da quella vera e propria caccia alle streghe dell’Agenzia delle entrate dell’ultimo decennio – con l’improvvido supporto del Legislatore del D.L. 223/2006 (articolo 36-bis, commi 7 e 8) – contro il concorso alla formazione della base imponibile di un fattore della produzione, i terreni, in base al mero assioma della “indeperibilità” degli stessi.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 6492/2003) si pone un tema di successione di leggi del tempo, risolvendo il non facile quesito di quale fosse legge speciale tra la novella del 2006 che ha statuito la necessità di scorporare dalla quota di ammortamento di ogni fabbricato la quota parte riferibile al terreno di sedime (nonché dell’eventuale terreno pertinenziale) e quella del 2007 che ha introdotto il principio di derivazione diretta dal bilancio per la determinazione della base imponibile Irap.

Il risultato raggiunto induce a riflettere ancora una volta sul concorso dei terreni alla formazione del reddito.

 

Premessa

Con la sentenza n. 6492/2023, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui i canoni di leasing immobiliare (depurati della quota interessi) sono deducibili, ai fini Irap, senza tenere conto dei limiti forfetari di cui all’articolo 36, comma 7 e 7-bis, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006 in misura pari all’importo stanziato nella voce B.8 del Conto economico.

Si rammenta che il comma 7 del sopra citato D.L. 223/2006 introdusse nell’ambito della disciplina del reddito di impresa una sorta di anatema nei confronti dei terreni statuendo che “ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza”. Il successivo comma 7-bis ulteriormente precisava che le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria.

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