Il capital gain 2018 in dichiarazione
di Alessandro BonuzziStoricamente il regime impositivo delle plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa va distinto a seconda che oggetto di cessione siano partecipazioni qualificate oppure partecipazioni non qualificate.
Sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni di natura non qualificata (articolo 67, comma 1, lett. c-bis, Tuir) trova applicazione l’imposta sostitutiva nella misura del 26% (20% per le plusvalenze realizzate fino al 30 giugno 2014 e 12,50% per le plusvalenze realizzate fino 31 dicembre 2011).
Tali plusvalenze concorrono a formare, assieme a tutti gli altri redditi e perdite di natura finanziaria, una “massa” di reddito. L’eventuale saldo positivo sconta, per l’intero ammontare realizzato, l’imposta sostitutiva. Di contro, l’eventuale saldo negativo può essere computato in diminuzione dei redditi della medesima categoria dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto (articolo 68, comma 5, Tuir), a condizione che sia evidenziato in dichiarazione.
In base all’impostazione in vigore fino a tutto il 2018, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono tassate facendo concorrere la relativa somma imponibile alla formazione del reddito complessivo del contribuente percettore. Siffatto meccanismo impositivo, però, ha subìto uno stravolgimento.
In particolare, la disciplina fiscale è stata modificata ad opera:
- prima, del D.M. 26.05.2017 che, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ha modificato “solo” la percentuale di concorrenza alla formazione del reddito complessivo innalzandola dal 49,72% al 58,14%. Quindi, le plusvalenze realizzate nel 2018 scontano la nuova percentuale maggiorata;
- poi, della Legge di Stabilità 2018 (comma 999 e seguenti L. 205/2017) che, con decorrenza 1° gennaio 2019, ha allineato il meccanismo impositivo delle plusvalenze di natura qualificata a quello delle plusvalenze di natura non qualificata.
Ne deriva che, con particolare riguardo all’anno oggetto della prossima dichiarazione da presentare, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni di natura qualificata incassate nel 2018 concorrono al reddito complessivo del contribuente nella misura del:
- 58,14% per gli atti di realizzo posti in essere nel 2018;
- 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017;
- 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima del 1° gennaio 2009.
- 100% in caso di partecipazioni in società o enti black list;
non potendo scontare in nessun caso l’imposizione sostitutiva.
Sotto il profilo prettamente compilativo, va ricordato che le plusvalenze incassate nel 2018 vanno dichiarate nel quadro RT del modello Redditi 2019.
Siccome anche per il 2018, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, trova applicazione lo storico meccanismo impositivo, il modulo dichiarativo non presenta novità nella sua struttura.
Infatti:
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate vanno dichiarate in una delle prime due sezione del quadro RT. La Sezione I accoglie i redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20%, nonché quelli realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. La Sezione II, invece, accoglie i redditi diversi di natura finanziaria il cui realizzo si sia perfezionato a decorrere dal 1° luglio 2014, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura maggiorata del 26%;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate vanno dichiarate nella terza sezione del quadro RT. L’imponibile, da indicare nel rigo RT66, è dato dall’applicazione dell’aliquota di rilevanza reddituale – 40%, 49,72%, 58,14% o 100% – all’ammontare della plusvalenza.