Il caso OnlyFans e le relative questioni Iva
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’avvento delle nuove e numerose piattaforme social pone diverse questioni anche di natura prettamente fiscale. Tra queste si segnala quella oggetto della sentenza della Corte di Giustizia Ue nella causa C-695/20 del 28.2.2023, in cui è stata affrontata l’applicazione dell’articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011, relativamente alla gestione della piattaforma OnlyFans da parte della società inglese Fenix.
Detta piattaforma si rivolge agli utenti (users) in tutto il mondo, che sono divisi in due categorie: i creatori (creators) ed i fan (fans). I primi dispongono di profili con i quali caricano contenuti (fotografie, filmati, ecc.) nel proprio profilo, mentre i secondi possono accedere ai contenuti caricati dai creators mediante il pagamento di una somma (ad hoc o con abbonamento periodico).
La determinazione del canone è lasciata al libero apprezzamento del singolo creator, fermo restando che la società Fenix (gestore della piattaforma) stabilisce un importo minimo al di sotto del quale non è possibile scendere.
La questione Iva risiede nella gestione dei flussi di pagamento, in quanto la piattaforma OnlyFans si fa carico della riscossione e della distribuzione dei pagamenti effettuati dai fans, trattenendo un importo pari al 20% delle somme versate da questi ultimi e attribuendo il restante 80% ai creators. Nel contratto stipulato direttamente tra il creator ed il fan, è previsto che OnlyFans non è parte del contratto, ma si limita ad agire come intermediario. Secondo Il Fisco britannico, la società Fenix avrebbe dovuto assoggettare ad Iva l’intero importo incassato e non solamente il 20% a titolo di propria provvigione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, la piattaforma digitale deve essere considerata come un soggetto che agisce in nome proprio, ai sensi dell’articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011. Pertanto, l’intermediario che agisce in nome proprio, anche se per conto di terzi, ai fini Iva è considerato, per presunzione, soggetto passivo per tutto l’importo incassato e non solo per la parte di propria competenza. Il citato articolo 9-bis, attuativo dell’articolo 28, Direttiva Iva (secondo cui “qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto di terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale”) prevede che “se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti”.
La norma riportata introduce una presunzione assoluta, i cui requisiti sono verificati nel caso OnlyFans in cui, si ricorda, la società Fenix fornisce non solo la piattaforma (in cui sono caricati i contenuti dei creators), ma anche il dispositivo che consente di effettuare le operazioni finanziarie. Inoltre, la citata società è anche responsabile della riscossione e della distribuzione dei pagamenti effettuati dai fans e fissa le condizioni generali di utilizzo del servizio. Non sembra, quindi, potersi dubitare sull’applicabilità della presunzione assoluta, di cui all’articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011, con conseguente soggettività passiva per l’intero importo percepito dal soggetto gestore della piattaforma, che dovrà poi stornare al creator la propria quota parte. Si realizzano, in tal modo, due operazioni distinte ed autonome ai fini Iva, secondo quanto previsto dall’articolo 3, D.P.R. 633/1972, per i servizi resi nell’ambito di un mandato senza rappresentanza.