Il cd rom con la contabilità in nero costituisce confessione stragiudiziale
di Angelo GinexIn tema di accertamento delle imposte sui redditi, il cd rom reperito in sede di verifica fiscale presso la sede della società, sulla base del quale venga rilevata l’illegittima contabilizzazione di costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, rientra nella nozione di scritture contabili ove di pacifica provenienza di tale società; conseguentemente, tale documentazione extracontabile assume valenza di prova presuntiva qualificata, in quanto confessione stragiudiziale proveniente dallo stesso imprenditore sulla deduzione di costi non inerenti alla propria attività di impresa.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 12993, depositata ieri 26 aprile.
La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale eseguita presso la sede di una società a responsabilità limitata, che svolge attività di trasporto per conto di terzi. Nel corso dell’ispezione, i verificatori fiscali reperivano un cd rom contenente documentazione extracontabile. Nel processo verbale di constatazione veniva rilevata l’errata contabilizzazione di costi per carburante, ritenuti indeducibili perché non inerenti. Seguiva, quindi, la notifica di un avviso di accertamento finalizzato a riprendere a tassazione tutte le varie rettifiche operate alla dichiarazione dei redditi della citata S.r.l.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla S.r.l., lo annullava. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello, che veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. In particolare, questa dichiarava legittimo l’avviso di accertamento, ad eccezione di alcune riprese che però non erano più oggetto di contesa.
Pertanto, la citata S.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a ben nove motivi di impugnazione, i quali, per la maggior parte, venivano ritenuti inammissibili o infondati.
Più precisamente, con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denunciava la violazione dell’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, ai fini delle imposte dirette, e dell’articolo 54 D.P.R. 633/1972, ai fini Iva, poiché il giudice di appello aveva ritenuto erroneamente indeducibili i costi per carburante.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha rammentato innanzitutto il consolidato orientamento in tema di accertamento delle imposte sui redditi, secondo cui: «la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’articolo 39 D.P.R. 600/1973, perché, nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli articoli 2709 e ss. cod.civ., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria (cfr., Cass. Ord. n. 12680/2018; Cass. Ord. n. 27622/2018)».
Ciò detto, i giudici di vertice hanno osservato che nella nozione di scritture contabili bisogna ricomprendere anche il cd rom reperito in sede di verifica fiscale presso la sede della società ispezionata, laddove sia pacifico che tale documento provenga dalla ridetta società e sia stato formato in epoca antecedente alla stessa verifica fiscale.
Da quanto sopra, così come affermato dalla Suprema Corte, ne deriva che in presenza di siffatti requisiti, tale documento assume valenza di prova presuntiva qualificata, in quanto documentazione extracontabile, proveniente dallo stesso imprenditore che “confessa” stragiudizialmente di avere dedotto e detratto costi non inerenti alla propria attività di impresa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il ricorso della S.r.l. è stato complessivamente rigettato, con condanna al pagamento delle spese di lite.