Il Cndcec illustra la nuova Direttiva europea sulla revisione legale
di Fabio LanduzziIl Cndcec con due documenti – una Nota informativa ed una Tabella di confronto – ha illustrato le principali novità in materia di revisione legale dei conti che sono destinate ad entrare in vigore in forza dell’adozione futura della nuova Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 e del Regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014. La nuova Direttiva, che modifica la precedente 2006/43/CE, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 giugno 2016; il Regolamento non avrebbe invece alcuna necessità di recepimento. Tuttavia, come evidenzia il Cndcec, sono tante le correlazioni esistenti fra i due provvedimenti, che l’applicazione delle disposizioni contenute in entrambi viene integralmente posticipata di due anni e quindi al 17 giugno 2016.
Le novità, succintamente illustrate dal Cndcec nei citati documenti, sono molte ed interessano la generalità delle revisioni contabili, e più nello specifico anche la revisione degli enti di interesse pubblico. Vediamo quelle che possono a prima vista avere un maggiore interesse generale.
La nuova definizione allargata di revisione legale dei conti contenuta nella nuova Direttiva consentirà, come osserva il Cndcec, agli Stati membri di estendere anche alle “piccole imprese” l’obbligo di revisione contabile, che sarebbe altrimenti escluso alla luce del novellato contenuto della Direttiva contabile n. 2013/34/UE.
Ulteriore novità contenuta nella Direttiva è l’elevazione del concetto di “scetticismo professionale” al rango di principio generale che deve essere applicato nello svolgimento della revisione legale dei conti; si tratta, come noto, dell’atteggiamento che deve caratterizzare il lavoro del revisore e che si concretizza in un “approccio dubitativo, attendo alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi e una valutazione critica degli elementi probativi”.
Anche sul tema dell’indipendenza del revisore la nuova Direttiva interviene con un maggiore livello di dettaglio, estendendone l’applicazione anche a qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione. Maggiori vincoli vengono posti inoltre all’ipotesi dell’assunzione da parte dell’ex revisore di alcuni specifici incarichi nella organizzazione della società revisionata.
Quanto ai principi di revisione, se ne conferma il sistema di adozione da parte della Commissione europea; peraltro, la Direttiva consente da una parte agli Stati membri di imporre procedimenti ed obblighi di revisione aggiuntivi, ma non di stralciare parti dei principi di revisione internazionale (gli International Standards on Auditing – ISA). Tuttavia, quando gli Stati membri dovessero prevedere l’obbligo di revisione anche per le imprese di piccole dimensioni, è consentito stabilire che l’applicazione di detti principi di revisione avvenga in modo proporzionato alle dimensioni ed alla complessità della società sottoposta alla revisione.
Infine, per quanto concerne la relazione di revisione, gli elementi di novità sono rappresentati dalla richiesta di una dichiarazione in caso di incertezze significative relative a fattispecie che possono sollevare dubbi significativi sulla continuità aziendale della società revisionata, e la disciplina dell’ipotesi della revisione congiunta, ovvero effettuata da più di un revisore.