7 Aprile 2022

Il Cndcec invita alla prudenza nella “sterilizzazione” delle perdite 2021

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021 (il “Decreto Milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022), è intervenuto sull’articolo 6, comma 1, del Decreto Liquidità estendendo la facoltà di eccezionale “sterilizzazione” delle perdite anche a quelle “emerse” nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

Come noto, l’effetto di “sterilizzazione”, che rimane una facoltà e non un automatismo, consente la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge, altrimenti innescate ai sensi degli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter, 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ..

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