9 Ottobre 2024

Il Codice identificativo nazionale: le modalità di richiesta

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

La L. 191/2023, di conversione al D.L. 145/2023, ha introdotto, come indicato nell’articolo 13-ter, l’obbligo del codice identificativo nazionale (CIN), a carico anche delle unità destinate ad affitti brevi e turistici.

Tale codice, assegnato dal Ministero del Turismo, ha la funzione “di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità”.

Con il Decreto del Ministero del Turismo, prot. 0016726/24 del 6.6.2024, pubblicato nella G.U. n.  103/2024, è stato dato avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).

La banca dati rappresenta uno strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell’Amministrazione statale e territoriale, al fine di contrastare le fome irregolari di ospitalità.

Le informazioni contenute nella BDSR riguardano, tra l’altro:

  • tipologia di alloggio;
  • ubicazione;
  • capacità ricettiva;
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva;
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.

Il codice CIN si applica a tutti gli immobili destinati ad uso turistico, coinvolgendo tutte le tipologie di strutture ricettive alberghiere e extralberghiere, gestite in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, comprese le case vacanze e gli appartamenti turistici.

Per ottenere il CIN occorre accedere al portale dedicato (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/), utilizzando lo Spid o la carta d’identità elettronica del legale rappresentante dell’impresa o della persona fisica che gestisce l’attività ricettiva.

Una volta effettuato l’accesso, è necessario procedere con:

  • la presentazione in via telematica dell’istanza, corredata di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 13-ter, comma 7, D.L. 145/2023;
  • l’integrazione dei dati eventualmente mancanti relativi alla propria struttura;
  • la comunicazione telematica alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento delle eventuali incongruenze nei dati presenti.

Si evidenzia, infatti, che, se la struttura è già in possesso del codice identificativo regionale (CIR), i dati sono indicati all’interno della piattaforma; tali dati sono, comunque, da verificare e, eventualmente, da aggiornare o modificare.

Al termine della procedura viene rilasciato il CIN; tale codice dovrà essere pubblicato in tutti gli annunci commerciali o promozionali ed esposto all’esterno del fabbricato.

Per richiedere il CIN c’è tempo fino al 2.11.2024.

Se, però, il soggetto obbligato è già in possesso, prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, del codice identificativo regionale o provinciale, ci sono ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il nuovo codice.

Per coloro che non si adeguano all’obbligo di richiesta ed esposizione del CIN, entro la data del 2.11.2024 prossimo o entro i successivi 60 giorni, sono dovute le seguenti sanzioni:

  • da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura, per mancata richiesta del CIN;
  • da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura, per mancata esposizione del CIN;
  • da 600 a 6.000 euro, per ogni violazione accertata, in assenza dei requisiti di sicurezza richiesti;
  • da 2.000 a 10.000 euro, per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Suap).