26 Aprile 2024

Il coinvolgimento della stabile organizzazione nelle prestazioni di servizi

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’area delle imposte dirette, il termine “stabile organizzazione” è usato come meccanismo chiave per allocare la tassazione tra varie giurisdizioni; l’importanza di questo concetto nelle imposte dirette ed il fatto che alcuni Stati Membri qualificano la stabile organizzazione per le imposte dirette, anche come stabile organizzazione Iva e viceversa, ha influenzato alcuni ragionamenti effettuati sul concetto di stabile organizzazione ai fini Iva, ma questi due concetti, evidentemente, non sono gli stessi. Ulteriore confusione è causata dal fatto che in molti Stati membri è usato lo stesso termine per designare i concetti di stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette (chiamata in inglese permanent establishment) ed ai fini Iva (chiamata fixed establishment).

Quanto riportato sopra è un riassunto – tradotto – delle conclusioni di un incontro del VEG (VAT expert group, cioè un gruppo di esperti Iva che si interfaccia con la Commissione Europea), con il quale questo gruppo chiede che, in seno alla Commissione, si inizi a lavorare ad un documento (ad esempio linee guida della Commissione) sul concetto di stabile organizzazione ai fini Iva, per evitare che – con interpretazioni errate – molti Stati membri si accaniscano alla ricerca di contestazioni su comportamenti che – in molti casi – anche se adottati in modo errato non portano danno alle casse erariali.

In particolare, il concetto di stabile organizzazione, ai fini Iva, ha due impatti diversi, a seconda che riguardi l’effettuazione di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.

Nelle prestazioni di servizi, in particolare, la presenza ed il coinvolgimento di una stabile organizzazione può cambiare il luogo di tassazione dell’operazione. Infatti, nelle prestazioni di servizi generiche, il luogo di tassazione dell’operazione è ancorato al luogo di stabilimento del committente (nelle prestazioni B2B) o in quello del prestatore (in quelle B2C), dove tale luogo di stabilimento va individuato dove eventualmente c’è una stabile organizzazione, se tale stabile organizzazione è “coinvolta” nell’operazione.

In questo senso, nel Regolamento n. 282/2011, il legislatore europeo si premura di dare dei parametri per poter individuare quando una stabile organizzazione è il soggetto che presta un servizio, oppure il soggetto che lo riceve. Volendo fare un esempio, se un professionista deve rendere una consulenza ad un soggetto austriaco con stabile organizzazione in Italia, dovrà capire se tale servizio è acquistato dalla “sede” (ed in tale caso lo fatturerà senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, in quanto il servizio è tassato in Austria) o se tale servizio è acquistato dalla stabile organizzazione, poiché in questo caso dovrà fatturarlo con Iva, in quanto il luogo di tassazione (stabilimento del committente, cioè della stabile organizzazione che è intervenuta nell’acquisto del servizio) è in Italia.

A contrario, su un servizio B2C dove conta il luogo di stabilimento del prestatore, bisogna capire se il servizio lo rende “la sede” o la stabile organizzazione. L’Agenzia delle entrate si è occupata di un caso simile nella risposta ad interpello n. 336/2023, precisando che, a proprio avviso, il prestatore di un servizio di gestione di portafoglio effettuato da un soggetto lussemburghese con stabile organizzazione in Italia dovesse essere individuato nel Belpaese, in quanto la stabile organizzazione svolgeva attività di ricerca clienti e gestione del rapporto post-vendita.

A parere di chi scrive, la risposta ad interpello sembra sia fondata più su ragionamenti da imposte dirette, che da Iva. Ai fini delle imposte dirette, il “coinvolgimento” della stabile organizzazione in attività pre e post-vendita, fa sorgere delle fonti di reddito che sono tassabili in Italia, sulla base di quello che è il concetto di stabile organizzazione previsto ai fini delle imposte dirette, come delineato dall’OCSE nel “commentario” alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Ma se – come detto – il concetto di stabile organizzazione ai fini Iva è differente da quello previsto ai fini delle imposte dirette, la risposta avrebbe dovuto piuttosto essere argomentata con le argomentazioni che emergono dalle sentenze della Corte di Giustizia UE. Ad esempio, in alcune cause emerge che la stabile organizzazione si considera coinvolta nella prestazione di un servizio, quando c’è “una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi”; in sostanza, la mera esecuzione di funzioni di supporto non potrebbe portare a ritenere coinvolta la stabile organizzazione e cambiare così il luogo di tassazione Iva di una operazione.