9 Aprile 2021

Il collegio di garanzia del Coni e l’attività commerciale delle sportive

di Guido MartinelliMatteo Pozzi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

La mancata dimostrazione dello svolgimento di attività sia sportiva che didattica da parte di un sodalizio sportivo dilettantistico determina la nullità della sua iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Questo il principio di massima contenuto nella decisione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del 29 marzo 2021 n. 29 che, a parere di chi scrive, rischia di avere una pericolosa e preoccupante portata per tutto lo sport dilettantistico.

La vicenda trae origine dalla verifica fiscale (anni 2016/2017) eseguita nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica operante nel settore della c.d. “ginnastica dolce” ed affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva.

Parallelamente, il Coni decide di procedere con autonoma istruttoria relativa al controllo dei requisiti necessari per la permanenza del sodalizio all’interno del proprio Registro e dalla quale, tuttavia, emerge in capo alla Asd la carenza del requisito del “comprovato svolgimento di attività sportiva e didatticadi cui all’articolo 3 lett. e) del Regolamento di funzionamento del Registro Coni del 18 luglio 2017.

Di conseguenza, nei confronti del sodalizio sportivo in questione viene disposta la nullità dell’iscrizione dal suddetto Registro, poi confermata da delibera della Giunta Coni a seguito dell’impugnazione da parte del sodalizio.

Anche le Sezioni Unite della “Cassazione dello sport” hanno respinto il ricorso della Asd, così confermando la nullità della sua iscrizione al Registro Coni.

La principale (e fondamentale) motivazione della decisione in commento risiede proprio nell’interpretazione del già citato articolo 3 lett. e) del Regolamento funzionale del Registro Coni. Secondo il Collegio giudicante, infatti, lo svolgimento di attività “sportiva e didattica” va intesa secondo un criterio cumulativo, nel senso che occorre la necessaria presenza di entrambe le attività ai fini della permanenza della sportiva all’interno del Registro.

Pertanto, poiché la Asd in questione avrebbe dimostrato di praticare solo l’insegnamento della ginnastica ai propri soci e tesserati e non di fare svolgere loro anche attività agonistica (es. gare o tornei), il relativo “riconoscimento sportivo” operato attraverso la pregressa iscrizione nel Registro Coni è da considerarsi nullo.

A parere di scrive, però, le predette argomentazioni in diritto destano comunque perplessità e preoccupazione.

La natura disgiuntiva dei termini utilizzati dal regolamento Coni si ricava sia dal tenore letterale del comma 18 dell’articolo 90 L. 289/2002, nonché dalla nota circolare 18/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate nella quale si richiama, quale condizione per l’iscrizione al Registro, lo svolgimento da parte di Asd e Sssd di “attività sportive, formative e didattiche”.

Del resto, siamo sempre stati convinti – anche in assenza di una specifica definizione codificata di “sport” – che l’attività sportiva dilettantistica debba intendersi sempre in senso ampio e comprensivo, quindi, di attività sportiva (agonistica) e/o  di insegnamento e didattica quale aspetto propedeutico alla competizione.

Il rischio, pertanto, risiede nel fatto che l’eventuale applicazione pedissequa del predetto orientamento del Collegio di Garanzia possa ingenerare conseguenze devastanti nel mondo dilettantistico provocando, di fatto, la potenziale nullità delle iscrizioni al Registro Coni di tutti quei i sodalizi che, come nel caso di specie, hanno da sempre svolto esclusivamente o in via principale attività “didattica” (si pensi, in primis, al fitness o all’insegnamento natatorio senza squadre agonistiche).

Di contro, però, lo stesso effetto potrebbe colpire anche tutte quelle realtà sportive che, invece, praticano unicamente ed esclusivamente attività agonistica, senza prevedere alcuna forma di insegnamento (es. associazioni podistiche o simili).

Questo significherebbe la perdita del diritto a godere delle agevolazioni fiscali legate alla pratica sportiva per tutte le Asd e Ssd che non praticassero sia attività agonistica che formativa.

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, ci sia consentita una riflessione, data la recente approvazione dei decreti delegati della riforma dello sport.

Come noto, infatti, il D.Lgs. 39/2021 in materia di semplificazioni sostituisce il Registro Coni con il nuovo “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” gestito ora dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ebbene, secondo la citata novella, nel predetto Registro potranno iscriversi tutti i sodalizi che svolgono “attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa” operanti nell’ambito dell’Ente affiliante.

Il Legislatore, quindi, ha voluto chiaramente prevedere (e confermare), quale criterio ai fini dell’iscrizione, lo svolgimento di attività sportiva da intendersi anche come pratica dell’insegnamento e della formazione della disciplina.