18 Aprile 2023

Il combinato disposto tra ravvedimento operoso e accertamento con adesione

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

In questi giorni l’istituto dell’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997, così come il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, sono sulle prime pagine, per effetto delle diverse definizioni proposte dalla L. 197/2022, che hanno previsto – temporaneamente – una generalizzata riduzione sanzionatoria (1/18).

Strumenti che straordinariamente o a regime – pur con sanzioni differenti– consentono di chiudere le controversie, anche attraverso il combinato disposto fra i due istituti.

Infatti, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 637, della L. 190/2014, oggi l’aspetto più significativo del ravvedimento è dato dal fatto che non opera più lo sbarramento di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, consentendo così l’accesso all’istituto anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative, delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza.

Ovviamente anche in presenza di soggetto ravveduto rimangono integri i poteri di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’unico impedimento è la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 (liquidazione e controllo formale della dichiarazione).

Resta fermo che, affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario, oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, il pagamento contestuale della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, entro i termini indicati dal legislatore.

Pertanto, è possibile accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante pvc.

Ciò, tuttavia, non muta la natura e le finalità dell’istituto del ravvedimento operoso – che rimane un atto di regolarizzazione spontaneo da parte del contribuente – nel senso che non lo trasforma in un atto di acquiescenza ai rilievi contenuti nel pvc.

Come rilevato nel corpo della circolare 6/E/2015, “il contribuente potrà sanare le medesime violazioni ravvedibili in base alla precedente formulazione normativa anche laddove – ed è questo l’elemento innovativo – gli sia stato consegnato un pvc, fermo restando l’assenza di notifiche degli atti   di   liquidazione   e   di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972.  Sarà onere del contribuente comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza”.

Pertanto, al termine della verifica, il contribuente può utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare uno o più rilievi (magari di diritto, difficilmente discutibili in sede di adesione), usufruendo della sanzione ridotta ad 1/5.

Chiuso questo primo step valutativo, il contribuente potrebbe presentare, al termine delle operazioni di accesso, ispezioni o verifiche, eseguite dalla Guardia di Finanza o dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria istanza in carta libera all’Ufficio competente, chiedendo la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione in adesione della controversia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 218/1997.

In assenza di risposta, una volta ricevuto l’avviso di accertamento, non preceduto da invito a comparire di cui agli articoli 5 e 5-ter D.Lgs. 218/1997, il contribuente può presentare autonomamente istanza di accertamento con adesione, ex articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997, chiedendo l’instaurazione del contraddittorio in ordine alle violazioni contestate con l’atto notificato.  Per effetto dell’istanza, il termine per presentare ricorso è sospeso comunque per 90 giorni.

Avviato il contraddittorio, in quella sede, è possibile discutere sui rilievi contestati con il pvc e non ravveduti e in caso di adesione godere delle riduzioni ad 1/3 ordinariamente (1/18, straordinariamente).