Il commercio al dettaglio di console e tablet va con Iva
di Alessandro BonuzziL’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile nelle cessioni rilevanti in Italia di console da gioco, tablet PC e Laptop trova applicazione solo per le operazioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
È quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21/E di ieri.
Il nuovo articolo 17, comma 6, lett. c), del D.P.R. 633/1972, prevede l’applicazione del reverse charge in relazione alle cessioni “di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.
Il legislatore nazionale ne ha variato l’ambito applicativo; infatti, nella versione previgente, la disposizione faceva riferimento “alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori”.
La modifica risponde all’esigenza di limitare il diffondersi di fenomeni fraudolenti che contraddistinguono il settore.
Pertanto, il reverse charge è divenuto applicabile anche alle cessioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei seguenti prodotti:
- console da gioco (NC 9504 50 00);
- tablet PC (NC 8471 30 00);
- Laptop (NC 8471 30 00).
Sul punto, il documento di prassi in analisi precisa che, ai fini dell’individuazione dei predetti beni, non rileva la denominazione “commerciale” ma, bensì, la circostanza che si tatti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC).
La novella è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 e, avendo carattere temporaneo, fino al 31 dicembre 2018.
È noto che il meccanismo dell’inversione contabile comporta che il destinatario della cessione territorialmente rilevante, se soggetto passivo d’imposta, è obbligato all’assolvimento dell’Iva, in luogo del cedente.
Ciò vale anche quando l’acquirente è un soggetto non stabilito in Italia o privo di stabile organizzazione in Italia; in questi casi egli è tenuto a identificarsi ai fini Iva nel territorio dello Stato.
Ma, la circolare è importante poiché chiarisce che l’obbligo del reverse charge trova applicazione per le sole cessioni di beni che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, quando il destinatario della cessione è un soggetto passivo d’imposta.
Nella fase del commercio al dettaglio, invece, si applicano le regole ordinarie con l’emissione della fattura da parte del cedente con applicazione dell’Iva.
Ciò in ragione del fatto che l’attività al dettaglio è di regola caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in funzione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente.
In considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina era già in vigore ben prima dei chiarimenti forniti dall’Ufficio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, la circolare fa salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse fino a ieri.
Infine, si ricorda che, in linea generale, per le violazioni relative all’omessa o errata applicazione del reverse charge si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, commi 9-bis 1 e 9-bis 2 del D.Lgs. 471/1997.