18 Maggio 2016

Il concetto di “lieve inadempimento”

di Davide De Giorgi
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I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 9176, del 6 maggio 2016, hanno fornito importanti chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’articolo 15-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’articolo 3, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, e cioè la disposizione sul c.d. lieve inadempimento, che ricorre ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e, quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione.

La pronuncia in commento è degna di nota in quanto si tratta della prima pronuncia della Corte di Cassazione sulla novella istitutiva del c.d. lieve inadempimento, in base alla quale l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento del dovuto ovvero a euro 10.000, così come il tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni, non potrà comportare la decadenza dai benefici previsti delle diverse norme.

Con la pronuncia de qua è stato in primis specificato che la suddetta “scriminante”, in vigore dal 22 ottobre 2015, non è applicabile in maniera retroattiva.

Tale assunto trova la sua giustificazione giuridica nella disposizione di natura transitoria dettata dall’articolo 15, comma 4, del citato D.Lgs. n. 159 del 2015.

Più specificatamente, la disposizione transitoria recita che “Le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 1, si applicano:

  1. a) per le rateazioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso: 1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all’articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013;
  2. b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Dopo aver chiarito l’applicabilità temporale, i giudici del “Palazzaccio” chiariscono che la previsione del lieve inadempimento non riguarda invece la diversa fattispecie prevista dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, articolo 15, il quale stabilisce la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni qualora il contribuente destinatario dell’avviso di accertamento non abbia provveduto al pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte entro il termine perentorio previsto per l’impugnazione dell’atto impositivo.

Sulla base di tale ricostruzione viene condannato (anche alle spese di giudizio) il contribuente che ha impugnato la cartella emessa a seguito della iscrizione a ruolo dell’importo corrispondente ai tre quarti delle sanzioni, dovuto in aggiunta al quarto delle sanzioni spontaneamente versato, contestato in ragione del ritardo con il quale aveva provveduto al pagamento delle somme oggetto di un avviso di accertamento relativo all’anno 2003, divenuto definitivo per mancata impugnazione.

In questa circostanza non prevale la tesi del contribuente che tenta, tra l’altro, di addebitare la colpa del ritardo nel pagamento ad un errore imputabile all’Amministrazione finanziaria.

Dalla lettura dei fatti si evince che il contribuente adduce una difficoltà di reperimento dei codici tributo Irap da inserire nel modello delega F24, assumendo quale dovere dell’Amministrazione finanziaria la compilazione integrale del modello delega F24.

Su questo punto, già i Giudici di seconde cure avevano rammentato al ricorrente che il mancato inserimento del codice di versamento dell’Irap nella delega di pagamento era a lui addebitabile, presentatosi presso la banca il giorno della scadenza del termine utile per effettuare il versamento senza essere in possesso di tale codice, agevolmente reperibile.

Inoltre, veniva chiarito che non rientra nei compiti dell’Amministrazione finanziaria inserire nel modello delega F24 di versamento il codice identificativo dell’Irap, non essendo essa nella condizione di sapere preventivamente quale sia la regione alla quale competeva il versamento dell’imposta locale da parte del contribuente.

Infine, si segnala una diversa interpretazione data dalla stessa Amministrazione finanziaria con la circolare del 27 aprile 2016, n. 17, che estende il campo di applicazione della novella sul lieve inadempimento anche all’ipotesi della definizione in acquiescenza dell’accertamento.