18 Maggio 2016

Il concetto di “lieve inadempimento”

di Davide De Giorgi
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I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 9176, del 6 maggio 2016, hanno fornito importanti chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’articolo 15-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’articolo 3, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, e cioè la disposizione sul c.d. lieve inadempimento, che ricorre ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e, quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione.

La pronuncia in commento è degna di nota in quanto si tratta della prima pronuncia della Corte di Cassazione sulla novella istitutiva del c.d. lieve inadempimento, in base alla quale l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento del dovuto ovvero a euro 10.000, così come il tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni, non potrà comportare la decadenza dai benefici previsti delle diverse norme.

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