Quindi, il soggetto che conferisce in una personal holding una partecipazione 30% (inteso sia come capitale che utile) può applicare il comma 2-bis; diversamente, se il suddetto 30% viene conferito in una conferitaria che detiene già il 21%, il conferimento ricade nell’ambito del comma 2. Pertanto, ai fini dell’analisi del conferimento della nuda proprietà, si ricadrà nelle casistiche esaminate nel precedente intervento.
Il comma 2-bis, richiede oltre alla condizione dell’unico conferente, che le partecipazioni conferite rappresentino, alternativamente:
- una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20 % ovvero
- una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 %.
Analizziamo, ora, i casi che si possono prospettare riprendendo le ipotesi esaminate nel precedente intervento, ovvero:
- conferimento di nuda proprietà senza diritti di voto, ma contestuale al conferimento del diritto di usufrutto;
- conferimento di nuda proprietà singolarmente considerata (non vi è contestuale conferimento di usufrutto). Quest’ipotesi può essere ulteriormente articolata in tre sotto casi, ovvero conferimento di:
a) nuda proprietà con diritti di voto;
b) nuda proprietà senza diritti di voto;
c) nuda proprietà senza diritti di voto, conferita contestualmente ad una quota in piena proprietà con diritti di voto.
L’ipotesi n. 1) si può presentare quando, ad esempio, il 30% del capitale di Alfa è detenuto in nuda proprietà da Tizio e per il 30% in usufrutto da Caio. Nel caso del comma 2, abbiamo concluso che l’operazione beneficia del realizzo controllato in quanto la riunione dei due diritti consente di superare il 51% e quindi si integra il controllo. Diversamente, nel caso ora in esame, il conferimento non rientra nell’alveo del comma 2-bis in quanto la norma richiede, nell’interpretazione data dall’Agenzia, che vi sia un unico conferente.
Passando all’ipotesi del conferimento di sola nuda proprietà, commentiamo i singoli sotto casi.
Il conferimento di sola nuda proprietà con diritti di voto, ipotesi a), rientra nel novero dei conferimenti a realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2-bis, Tuir nel presupposto che i diritti di voto siano superiori al 20%.
Nel caso prospettato con l’ipotesi b), ovvero conferimento di nuda proprietà senza diritti di voto, l’operazione beneficia del regime di cui all’articolo 177, comma 2-bis, Tuir, a condizione che la quota in nuda conferita consenta di superare il 25% del capitale (condizione alternativa ai diritti di voto superiori al 20%). Sul punto si deve segnalare, tuttavia, come la recente risoluzione n. 56/2023 abbia correttamente precisato che la quota in nuda proprietà deve essere ragguagliata con i coefficienti del D.M. 20.12.2022. In buona sostanza, si devono assumere i coefficienti indicati nel citato D.M. al fine di determinare, in funzione dell’età dell’usufruttuario, i valori di usufrutto e nuda proprietà.
A mero titolo di esempio, se un soggetto detiene una partecipazione in nuda proprietà del 30%, non è pacifico che il requisito del comma 2-bis sia soddisfatto. Infatti, se l’usufruttuario ha 65 anni, poiché l’usufrutto, per un soggetto di tale età, vale il 50%, conseguentemente la quota in nuda proprietà assumerà un valore pari al 15%.
L’ultima casistica, ipotesi c), nel comma 2-bis non dovrebbe presentare profili di criticità. Infatti, se è vero che la quota in nuda priva di diritti di voto è “inutile” per il conferimento ai sensi del comma 2 (risposta ad Interpello n. 290/2019), nell’ambito del comma 2-bis, potrebbe rilevare ai fini del requisito del “patrimonio”. A mero titolo di esempio, se Tizio detiene una quota in piena del 20%, non può beneficiare del comma 2-bis. Ma se Tizio detiene un ulteriore quota in nuda priva di diritti di voto del 25%, sommando le due quote, avendo riguardo del ragguaglio di cui sopra potrebbe risultare soddisfatto il requisito della partecipazione superiore al 25% del capitale.
In conclusione, la nuda proprietà assume una rilevanza differente a seconda che si esamini il conferimento a realizzo controllato ai sensi del comma 2 o del comma 2-bis.