16 Luglio 2020

Il conferimento della stabile organizzazione neutrale

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La stabile organizzazione rappresenta una forma di ingresso in un Paese estero sempre più diffusa anche in relazione al regime di branch exemption previsto dalla normativa interna o convenzionale di diversi Paesi.

In questa sede vogliamo focalizzarci sul conferimento della stabile organizzazione collocata in Italia, detenuta quindi da un soggetto non residente. Il conferimento vedrà come conferitaria una società fiscalmente residente in Italia.

Il tema è stato oggetto di un paio di interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La risalente risoluzione AdE 110/E/2007 ha affrontato il conferimento di una intera stabile organizzazione di una società estera, in una società italiana.

In quell’occasione, l’Agenzia ha correttamente affermato che il conferimento di stabile organizzazione di società non residente in una società residente in Italia è soggetta al regime di neutralità previsto dall’articolo 176 in base al combinato disposto degli articoli 178, comma 1, lett. c) e 179 comma 2.

L’articolo 176, come noto, prevede un regime di neutralità, con continuità dei valori fiscali e senza emersione di plusvalenze tassabili, a condizione che il soggetto conferente assuma quale valore delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, nel nostro caso la stabile organizzazione, ed il conferitario subentri nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa sulla base dei medesimi valori fiscali che essi avevano presso il soggetto conferente.

L’interpretazione dell’Ufficio non solleva particolari criticità in quanto, tutto sommato, aderente al dettato normativo.

Di assoluto interesse, tuttavia, appare anche il successivo intervento ad opera della risoluzione AdE 63/E/2018. Anche in questo caso la posizione dell’Ufficio risulta essere assolutamente coerente col dato normativo.

Il caso oggetto della risoluzione AdE 63/E/2018 è quello di una società di diritto francese (Beta), con sede legale e residenza fiscale in Francia, che detiene una stabile organizzazione Alfa in Italia.

La stabile organizzazione italiana svolge in Italia due distinte attività:

  1. assicurazione del credito, consistente nell’offerta alle aziende clienti di copertura assicurativa contro il rischio di insolvenza dei debitori con cui le aziende stesse intrattengono rapporti commerciali (d’ora in poi indicata come attività assicurativa); e
  2. raccolta e valutazione di informazioni commerciali e di monitoraggio del rischio di insolvenza dei debitori e clienti italiani.

Queste due attività corrispondono a due distinti rami d’azienda. È intenzione della casa madre francese (Beta) conferire solamente uno dei due rami di azienda della stabile Alfa, in una società Gamma italiana totalmente controllata da Beta.

Gamma è una società di diritto italiano che svolge servizi per la gestione del credito e in particolare un’attività di recupero del credito e vendita di informazioni commerciali. Gamma è una società che esiste prima dell’operazione di conferimento.

A differenza del caso precedentemente affrontato, pertanto, non si realizza il conferimento della stabile in toto, bensì solo di uno dei due rami di azienda della stabile. Potremmo affermare – in modo atecnico – che è stato conferito solo “un pezzo della stabile organizzazione”.

Dalla risoluzione leggiamo che:

  1. Gamma (conferitaria) aumenterà “il proprio capitale in misura pari al valore netto contabile del ramo d’azienda” oggetto del conferimento;
  2. la quota della partecipazione, pari al valore di detto aumento di capitale sociale, verrà direttamente attribuita ad Alfa, ossia alla stabile organizzazione, senza essere trasferita o assegnata a Beta.

Il secondo punto è quello di maggiore interesse. A seguito del conferimento la stabile organizzazione Alfa non iscriverà l’intera partecipazione in Gamma, ma solo una quota della stessa.

La situazione che si crea è alquanto singolare. In sostanza, a seguito dell’operazione di conferimento, la società francese Beta conserverà giuridicamente l’intera partecipazione in Gamma in quanto, anche ciò che è detenuto dalla propria stabile, è di fatto detenuto dalla casa madre, tuttavia, una parte della partecipazione continuerà a esser detenuta direttamente mentre, un’altra parte della partecipazione, ossia quella derivante dal conferimento del ramo azienda precedentemente detenuto dalla stabile Alfa, risulterà detenuta per il tramite della stessa stabile Alfa.

A seguito del conferimento, pertanto, non essendo intervenuto il trasferimento integrale della stabile nella società conferitaria, la stabile continuerà ad esistere e la partecipazione nella società conferitaria acquisita a seguito del predetto conferimento, rimarrà, per così dire, “intrappolata” nella sfera di impresa italiana della stabile.

A ben vedere la casistica è assolutamente equiparabile a quella dell’imprenditore individuale che conferisce solo un ramo di azienda in una società conferitaria. La partecipazione acquisita rimarrà nella sfera dell’impresa individuale. Diversamente, in ipotesi di conferimento dell’intera azienda da parte dell’imprenditore individuale, la partecipazione fuoriesce dal regime di impresa e viene detenuta nella sfera privatistica.