È possibile conferire l’azienda in una S.r.l. all’uopo costituita, in forma di S.r.l. semplificata?
La “società a responsabilità limitata semplificata” è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 3, comma 1, D.L. 1/2012, che ha disciplinato la questione nel nuovo articolo 2463-bis cod. civ..
L’articolo prevede che “La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche […]. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto (…), e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata (…);
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro (…), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo; (…) Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. (…).”
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