13 Settembre 2023

Il connubio fra OMI e network immobiliare

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, per gli accertamenti relativi alle cessioni di immobili, la L. 88/2009 ha abrogato la presunzione legale, secondo cui, sia in ambito dell’Iva che del reddito d’impresa, si poteva provare l’infedeltà sulla base dello scostamento tra:

  • il corrispettivo delle cessioni ed;
  • il valore normale dei beni, desunto dal c.d. valore Omi.

Tale possibilità era stata introdotta dall’articolo 35, D.L. 223/2006 (c.d. decreto “Visco- Bersani”) che aveva inserito alcune disposizioni volte ad ampliare i poteri dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

In sostanza, come indicato nella circolare n. 18/E/2010, detta disposizione prevedeva la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica del reddito d’impresa, considerando integrata la prova dell’esistenza di “attività non dichiarate” e quindi della “infedeltà dei relativi ricavi”, in caso di scostamento tra:

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