Il conto corrente cointestato non “limita” la presunzione degli accertamenti bancari
di Sergio PellegrinoNell’ambito dell’ordinanza 13505/20 della Sezione tributaria della Corte di Cassazione, depositata in cancelleria nella giornata di ieri, è stato analizzato il caso di un imprenditore individuale a cui è stato notificato un avviso di accertamento scaturito da accertamenti bancari.
I giudici si sono dovuti pronunciare sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva ritenuto non legittimo, come peraltro la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, l’atto impositivo.
Con il primo motivo l’Agenzia aveva in particolare lamentato le conclusioni raggiunte dalla pronuncia della CTR in relazione all’utilizzo da parte del contribuente del conto corrente cointestato con l’allora convivente.
Secondo i giudici di merito, infatti, la presunzione legale relativa di cui agli articoli 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972 in questi casi si può “innescare” soltanto nel momento in cui l’Ufficio abbia distinto le motivazioni effettuate da ciascuno dei cointestatari.
Il collegio giudicante evidenzia come una asserzione di questo tipo si ponga in contrasto con la costante giurisprudenza della Suprema Corte.
Viene al riguardo richiamata, in particolare, la sentenza n. 20981 del 16 ottobre 2015, nella quale la Sezione tributaria della Cassazione ha indicato come sia legittimo per l’Amministrazione finanziaria procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari riferibili al contribuente, anche se cointestati a un terzo estraneo all’impresa (nel caso di specie si trattava del coniuge).
In una situazione di questo tipo, la presunzione legale non può essere vinta limitandosi a fare riferimento alla contitolarità del conto corrente e alla commistione tra spese familiari e spese legate all’attività imprenditoriale, “essendo necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria”.
Nel caso in esame, pur non essendovi un rapporto di coniugio con il cointestatario del conto, come nella fattispecie esaminata dalla sentenza del 2015, vi era in ogni caso, nell’anno al quale si riferisce l’accertamento, “uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale al punto da acquistare un’unità immobiliare per la propria convivenza di fatto”.
Anche la valutazione della prova offerta dal contribuente per superare la presunzione legale relativa, peraltro limitatamente ad alcune soltanto delle movimentazioni contestate da parte dell’Ufficio, è stata inficiata dall’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione Tributaria Regionale.
Infatti, tutti i movimenti riconducibili ai conti correnti del contribuente – non soltanto gli accrediti, ma anche gli addebiti – si devono considerare riferibili all’attività economica da questi svolta: se gli accrediti corrispondono ai ricavi non dichiarati, gli addebiti ai corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi utilizzati nella produzione.
Per effetto dell’operare della presunzione legale relativa introdotta dal legislatore, si verifica l’inversione dell’onere della prova ed è il contribuente a dover dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili: tale dimostrazione, insegna la giurisprudenza consolidata della Cassazione “deve essere non generica, ma analitica per ogni versamento bancario”.
Alla luce di queste considerazioni il Collegio ha dunque cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa per un nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.