16 Settembre 2015

Il contratto di consignment stock

di Fabio Pauselli
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Nell’ambito dei traffici internazionali gli operatori economici ricorrono sempre più frequentemente all’utilizzo di depositi merci nei vari mercati di sbocco, al fine di minimizzare tutti quegli oneri connessi con lo stoccaggio, il trasporto e la logistica degli stessi beni. In questo filone si inserisce anche il contratto di consignment stock, basato sul trasferimento dei beni del fornitore presso un deposito del cliente il quale, in base alle proprie esigenze, ha la facoltà di effettuare prelievi in qualsiasi momento. In questo modo il diritto di proprietà resta “congelato” in capo al fornitore e si trasferisce al cliente soltanto nel momento in cui questi effettua il prelievo.

Da un punto di vista contrattuale è una tipologia atipica per la nostra disciplina nazionale, riconducibile, in parte, al contratto estimatorio ex. artt. 1556-1558 c.c.; analogamente con quest’ultimo anche con il consignment stock il venditore può benissimo restituire la merce invenduta senza sostenere, così, alcun rischio. In sostanza può essere definito come un contratto commerciale i cui effetti reali vengono differiti ad un momento successivo a quello di stipula.

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