25 Giugno 2021

Il contributo a fondo perduto non rileva ai fini della soglia di accesso al regime forfetario

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza d’interpello n. 443/2021 ha chiarito che la percezione del contributo a fondo perduto non deve essere considerato ai fini della verifica del superamento della soglia di ricavi e compensi, ad oggi pari a 65.000 euro, per l’accesso al regime forfetario.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che le misure agevolative come quella oggetto di analisi “non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19” (circolare AdE 5/E/2021), i contributi a fondo perduto erogati in base al Decreto Sostegni (o in base alle previgenti disposizioni) non sono fiscalmente rilevanti.

Sotto il profilo normativo, le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione finanziaria sono fondate sulla disposizione dell’articolo 1, comma 7, D.L. 41/2021 secondo cui “Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

Ciò a conferma che l’agevolazione qui in esame, come quelle vigenti nei mesi precedenti, mantiene l’originaria finalità attribuita dal legislatore al contributo Covid-19 di cui all’articolo 25 D.L. 34/2020: compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

Sulla base di quanto sopra, dunque, l’Amministrazione finanziaria, seppur in maniera implicita, sembrerebbe aver escluso che i contributi a fondo perduto possano essere ricondotti a proventi di natura sostitutiva di redditi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, Tuir.

Secondo tale disposizione i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Il principio ha portata generale e trova applicazione nei confronti di tutte le categorie reddituali nonché dei relativi accessori.

Ciò avviene quando il provento sostitutivo viene erogato con la finalità di reintegrare il c.d. lucro cessante.

Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione finanziaria ha, evidentemente, ritenuto che i contributi a fondo perduto non abbiano la funzione di sostituirsi ai mancati redditi conseguiti durante il periodo pandemico, ma sono volti esclusivamente a ristorare il danno patrimoniale subito dai contribuenti (il c.d. danno emergente).

Sul pianto contabile, invece, recentemente, con la circolare 15/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19.

In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile Oic 12, il contributo deve essere rilevato nella voce A5 del conto economico.

Pertanto, in linea di principio, la concessione di contributi in conto esercizio è finalizzata a fronteggiare esigenze di gestione contingenti al settore economico in crisi o alla zona economica non sviluppate adeguatamente (o, più in generale, «fallimenti del mercato») mediante l’integrazione di ricavi o la riduzione dei costi e degli oneri di gestione relativi alle attività economiche agevolate.

Sulla base di quanto sopra, dunque, i contribuenti che hanno richiesto e percepito il contributo a fondo perduto negli anni 2020 (la risposta ad istanza di interpello n. 443/2021 fa riferimento anche ad agevolazioni della medesima tipologia previgenti) e 2021 non lo devono considerare ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime forfetario nell’ambito della verifica della soglia di 65.000 euro ex articolo 1, comma 54, L. 190/2014.