Il contributo dovuto dal Revisore iscritto nel Registro
di Emanuel MonzeglioI revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali sono tenuti – ai sensi dell’articolo 21, comma 7, D.Lgs. 39/2010 – al versamento di un contributo annuale di revisione definito annualmente con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
Tale contributo è stato “istituito” al fine di garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il D.M. 09.12.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 dicembre 2020, ha determinato – a decorrere dal 1° gennaio 2021 – in euro 35,00 l’entità del contributo annuale a carico degli iscritti.
L’importo del contributo annuale deve essere versato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
Sono tenuti al pagamento i revisori legali e le società di revisione che risultano iscritti nel Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno, indipendentemente dal fatto che essi si trovino nella Sezione “A” o nella Sezione “B”. Pertanto, coloro che si iscrivono nel Registro per la prima volta nel corso dell’anno, sono tenuti al versamento del contributo a partire dall’anno successivo a quello dell’iscrizione.
Il versamento avviene mediante pagamento elettronico “PagoPA” sulla base dell’avviso, pubblicato annualmente sul sito istituzionale o su quello dedicato alla revisione legale, contenente l’indicazione del termine di scadenza, gli strumenti di pagamento possibili e le eventuali coordinate di versamento. In caso di omesso o ritardato pagamento del contributo, il Mef può adottare i provvedimenti di cui all’ex articolo 24-ter D.Lgs. 39/2010.
In particolare, nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro decorsi tre mesi dalla scadenza, il Ministero dell’economia e delle finanze – ai sensi dell’articolo 24-ter D.Lgs. 39/2010 – assegna un ulteriore termine non superiore a trenta giorni per effettuare il versamento mancante. Decorso inutilmente tale lasso temporale ulteriormente concesso all’iscritto, senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione vengono sospesi dal Registro.
Il decreto di sospensione, di solito, è comunicato all’indirizzo pec indicato nel Registro.
Qualora l’elevato numero dei destinatari della comunicazione rendesse gravosa la singola comunicazione, il provvedimento di sospensione viene comunicato sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale.
È importante per il revisore iscritto verificare di essere in regola con i contributi versati.
In ragione di quanto sopra citato, allo stato attuale sono stati pubblicati dal Mef due decreti, il D.M. 16.06.2021 e D.M. 19.10.2021, concernenti la sospensione dal Registro dei revisori a seguito del mancato versamento del contributo annuale. Il primo disponeva la sospensione rispettivamente di n. 23 società di revisione e di n. 3.539 revisori persone fisiche, il secondo invece di n. 7 società di revisione e di complessivi n. 1.603 revisori persone fisiche.
La revoca del provvedimento di sospensione è disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze qualora i revisori legali e le società di revisione iscritti dimostrino di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per il recupero.
Decorsi ulteriori sei mesi dalla data del provvedimento di sospensione senza che l’iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, il Mef, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori.
In seguito alla cancellazione del revisore, per il mancato pagamento del contributo decorsi tutti i termini sopra esposti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di quest’ultimo, di procedere alla reiscrizione nel Registro una volta saldati tutti i contributi dovuti.
Il Mef aveva confermato, come da risposta pubblicata sul sito istituzionale, la possibilità di riscriversi al Registro una volta versato quanto dovuto, essendo “in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione”.
A tal fine è però necessario procedere con una nuova domanda di iscrizione compilando l’apposito modulo “RL_01”.
Nella risposta fornita è stato, altresì, precisato che “non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione”.