Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – II° parte
di Francesca Dal PortoCome ricordato nel precedente contributo, il correttivo al Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza è stato definitivamente approvato lo scorso 18 ottobre. Nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 67 si legge che, tra gli interventi più significativi, ci sono quelli volti a:
- chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
- formulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;
- chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
- ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
- rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (Ocri) riconducibile al debitore in crisi.
In attesa del testo definitivo, si vogliono ripercorrere i contenuti dello schema di decreto correttivo approvato preliminarmente il 13 febbraio scorso e sottoposto alle Camere il 28.05.2020.
Già nella prima parte ci si è soffermati sulla revisione di alcune definizioni, di alcune soglie dimensionali oltre le quali scatta l’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, di alcuni meccanismi all’interno dell’Ocri e del collegio di esperti; con questo secondo contributo si vuole continuare la disamina.
Nella revisione delle definizioni, il correttivo interviene su quella di “gruppo di imprese” da cui sono espressamente esclusi lo Stato e gli enti locali. Il correttivo offre altresì una presunzione, salvo prova contraria, per individuare le società o enti che esercitino attività di direzione e coordinamento di società (nell’ambito dell’articolo 2 lett. h, CCII). Trattasi di quelli che:
- siano tenuti al consolidamento dei loro bilanci;
- controllino le predette società, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
Per quanto riguarda l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, l’articolo 7 interviene sugli articoli 38 e 39 del CCII.
L’articolo 38 CCII concernente l’iniziativa del Pubblico Ministero in merito all’apertura della liquidazione giudiziale, ed è integrato con la previsione secondo cui il PM può intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
L’articolo 39 CCII, che disciplina gli obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza, nell’integrazione prevede che il debitore debba depositare anche le dichiarazioni Irap e le dichiarazioni annuali Iva relative ai medesimi periodi.
In merito agli elenchi nominativi dei creditori e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore, l’integrazione stabilisce che gli stessi debbano anche contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari dei diritti reali e personali che ne sono muniti.
In materia di procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, all’articolo 41 CCII è stato specificato che il debitore, nel costituirsi, debba depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata.
Anche l’articolo 44 CCII, relativo all’accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, è interessato da modifiche: con riferimento alla possibile proroga del termine per il deposito della documentazione che deve accompagnare la proposta di concordato o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la norma chiarisce che il termine massimo è di 60 gg. e che, quindi, il Tribunale può accordare anche un termine più breve.
È inoltre previsto che, nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, l’opportunità della nomina del commissario giudiziale è rimessa alla valutazione discrezionale del Tribunale. Rimane ferma invece la sua obbligatorietà nel caso di istanze di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Per quanto riguarda l’omologazione del concordato preventivo, l’articolo 48 CCII, al comma 5, nella versione integrata, prevede che gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo possano essere omologati anche quando, oltre al caso di mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, manchi l’adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.