3 Novembre 2020

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – III° parte

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il presente contributo si intende continuare la disamina dei precedenti interventi volti a ripercorrere i contenuti principali dello schema di decreto correttivo al Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, approvato preliminarmente il 13 febbraio scorso e sottoposto alle Camere il 28 maggio 2020, in attesa della versione definitiva approvata il 18 ottobre scorso.

Dopo essersi soffermati sulla revisione:

  • di alcune definizioni;
  • di alcune soglie dimensionali oltre le quali scatta l’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati;
  • di alcuni meccanismi all’interno dell’Ocri e del collegio di esperti;
  • delle modalità di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza,
  • degli obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza,
  • dei contenuti degli elenchi nominativi dei creditori e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore;
  • dei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale e di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione;

con il presente elaborato, si vuole proseguire nell’analisi.

In particolare, il correttivo interviene anche sulle misure cautelari e protettive di cui all’articolo 54 CCII. Gli originari commi 4 e 5 sono stati unificati nel comma 4, in modo da chiarire che il procedimento di cui all’articolo 54 si riferisce unicamente alla richiesta di misure protettive o dei provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso, nell’ambito delle procedure di allerta.

Il nuovo comma 5 dell’articolo 54 CCII stabilisce che le misure protettive conservano efficacia anche se il debitore, che aveva intenzione di presentare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, si trovi invece a presentare una domanda di apertura del concordato preventivo o una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, in luogo della proposta di concordato preventivo. L’originario comma 6 dell’articolo 54 CCII non considerava tale ultima ipotesi.

Il correttivo contiene modifiche rilevanti anche in relazione allo strumento di regolazione della crisi rappresentato dagli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento di cui all’articolo 56 CCII. Trattasi di uno strumento negoziale stragiudiziale non soggetto ad omologazione.

Il correttivo amplia il contenuto del piano sottostante agli accordi. Lo stesso, infatti, dovrà contenere, oltre a quanto già previsto, anche:

  • l’elenco dei creditori estranei all’accordo, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza,
  • il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

L’aggiunta della prima informazione serve evidentemente a facilitare il controllo e la verifica di fattibilità del piano da parte dei creditori aderenti ed eventualmente da parte dell’Autorità giudiziaria cui è demandato il compito di valutare l’eventuale azione revocatoria.

La seconda informazione richiesta serve per valutare in modo più efficace le ipotesi poste a fondamento del piano e quindi anche la bontà dell’attestazione che lo accompagna.

Il nuovo comma 4 dell’articolo 56 CCII prevede infine che il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possano essere pubblicati nel registro delle imprese, su richiesta del debitore.

Il correttivo interviene anche sullo strumento negoziale stragiudiziale rappresentato dagli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 57 CCII. In particolare, è stato soppresso nel comma 4 il riferimento alla “fattibilità giuridica” come elemento di valutazione, oltreché di quella economica, da parte del professionista indipendente chiamato ad attestare il piano. Le valutazioni sulla fattibilità giuridica esulano dall’analisi del professionista e devono essere demandate al Tribunale competente.

In relazione all’istituto degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all’articolo 61 CCII, il correttivo ha eliminato la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale.

In materia di transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi di cui all’articolo 63 CCII, il correttivo esplicita con chiarezza i possibili contenuti della transazione, nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61: il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

Con tale modifica i contenuti dell’istituto acquistano maggiore chiarezza e si avvicinano a quanto previsto dall’articolo 88 CCII, in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi, nell’ambito del concordato preventivo.

Il correttivo prevede poi tutta una serie di modifiche che intervengono sulle norme relative alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ad oggi disciplinate dalla L. 3/2012.

L’articolo 67 CCII, che disciplina la procedura di ristrutturazione dei debiti (riservata al consumatore), nella nuova versione proposta prevede che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore possa considerare non solo il soddisfacimento parziale ma anche differenziato dei creditori.

L’articolo 68 CCII è stato rettificato nel senso di precisare che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un Occ, nella scelta del professionista cui affidare le funzioni del suddetto organismo devono essere preferiti gli iscritti nell’albo dei gestori della crisi di cui al D.M. 24.09.2014 n. 2020.

Nell’articolo 70 CCII, che disciplina l’omologazione del piano del consumatore, è precisato che, al fine di evitare incertezze interpretative, tra le misure che il giudice può adottare per conservare l’integrità del patrimonio vi può essere anche il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati.

L’articolo 71 CCII, relativo all’esecuzione del piano, è stato riformulato integralmente. Il nuovo comma 1, allo scopo di garantire trasparenza all’attività liquidatoria, prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l’organismo, ed assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Nei commi successivi, è stato recuperato il disposto dell’articolo 13, commi 3 e 4, L. 3/2012, al fine sia di attribuire effetto purgativo alle vendite, consentendo la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, sia di garantire che, in mancanza di spossessamento, i creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano.

Il correttivo interviene anche sulla disciplina del concordato minore e, in particolare, sull’articolo 74 CCII prevedendo l’obbligatorietà della formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Il nuovo comma 1 dell’articolo 79 CCII prevede che, quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. Il nuovo comma 2 completa la disciplina delle ipotesi di esclusione dal voto di quanti si trovino in situazione, accertata o presunta, di conflitto di interessi.

Nell’ambito dell’articolo 80 CCII, il correttivo ha precisato che il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale previste.

In materia di esecuzione del concordato minore, l’articolo 81 CCII presenta modifiche analoghe a quelle previste per l’articolo 71 CCII e sopra riepilogate.