Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – VII° parte
di Francesca Dal PortoCon questo ultimo intervento si conclude la panoramica delle novità più significative, contenute nel D.Lgs. 147/2020, che interessano il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza.
In particolare, l’articolo 356 D.Lgs. 14/2019, che disciplina l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice, è stato modificato.
Si ricorda che tale articolo è tra quelli già in vigore: di conseguenza, le modifiche apportate allo stesso (di cui all’articolo 37 D.Lgs. 147/2020) sono entrate in vigore il 20.11.2020 anziché il 1° settembre 2021, come quasi tutte le altre disposizioni.
Il nuovo comma 2, in particolare, prevede due novità.
La prima riguarda gli obblighi formativi degli iscritti agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, nel senso che per gli stessi soggetti, al fine dell’iscrizione nell’albo di cui sopra, è sufficiente documentare la partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore, anziché duecento ore, come invece richiesto alle altre categorie.
La seconda novità riguarda i criteri per il primo popolamento dell’albo: sulla base delle modifiche, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, CCII, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore dello stesso articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’Ocri, i soggetti di cui all’articolo 352.
In ogni caso, sono fatti salvi gli obblighi formativi biennali previsti dall’articolo 4, comma 5, lett. d), del Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 2014. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.
All’articolo 358, comma 3, D.Lgs. 14/2019, sono state apportate alcune modificazioni relative ai requisiti necessari per la nomina agli incarichi nelle procedure. In particolare, è richiesto che le figure di curatore, commissario giudiziale e liquidatore siano nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto, tra le altre cose, degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale efficiente e tempestivo delle funzioni. È stato inserito il requisito dell’efficienza nell’espletamento delle funzioni, al fine di valutare a chi affidare un determinato incarico. All’articolo 358 comma 3 CCII è stata aggiunta una ulteriore specifica di cui tenere conto per l’attribuzione degli incarichi nelle procedure: devono essere rispettate esigenze di trasparenza e di rotazione e, a questo proposito, è stato previsto che si debba valutare anche il numero delle procedure aperte nell’anno precedente. In ogni caso, si deve tenere conto dell’esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico.
Anche la parte del codice della crisi relativa alle modifiche apportate al codice civile ha subito delle revisioni. L’articolo 380 D.Lgs. 14/2019, che interviene sull’articolo 2484 cod. civ. (cause di scioglimento delle società di capitali) statuendo che l’apertura della liquidazione controllata e della liquidazione giudiziale sono causa di scioglimento della società, è stato integrato con il rinvio agli articoli 2487 e 2487-bis cod. civ..
Quindi, anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata, occorrerà che l’assemblea provveda alla nomina dei liquidatori, con funzione di rappresentanza della società, visto che l’amministrazione del patrimonio e l’esercizio dell’attività liquidatoria competono al liquidatore e al curatore.
Il nuovo comma 2 dell’articolo 380 CCII, intervenendo sull’articolo 2487 bis, comma 3, cod. civ., stabilisce che, quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.
La ratio della norma è quella di favorire la continuità nella gestione e di facilitare l’attività del liquidatore e del curatore fin dai primi adempimenti.
L’articolo 382 CCII è stato sostituito nella rubrica e nei contenuti: si occupa delle cause di scioglimento delle società di persone. In particolare, con la modifica dell’articolo 2288 cod. civ., è stata prevista l’esclusione di diritto del socio nei confronti del quale sia stata aperta o al quale sia stata estesa non solo la procedura di liquidazione giudiziale ma anche quella di liquidazione controllata.
L’articolo 40 D.Lgs. 147/2020 interviene infine:
- sull’articolo 2257 cod. civ., prevedendo che l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, comma 2, cod. civ. spetta esclusivamente agli amministratori;
- sull’articolo 2380-bis, comma 1, cod. civ., con la precisazione che l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, comma 2, spetta esclusivamente agli amministratori;
- sull’articolo 2409-novies, comma 1, cod. civ., prevedendo che l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, comma 2, spetta esclusivamente al consiglio di gestione;
- sull’articolo 2475 cod. civ., stabilendo che l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, comma 2, spetta esclusivamente agli amministratori e che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479 cod. civ..