5 Luglio 2024

Il cpb in agricoltura è condizionato dall’entrata in vigore del nuovo 56-bis

di Alberto Tealdi - Fondazione Centro Studi UNGDCECFederica Milani - Fondazione Centro Studi UNGDCEC
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Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto correttivo sul concordato preventivo biennale, avvenuta il 20 giugno 2024 e con il rilascio del softwareil tuo ISA 2024 CPB”, del 15.06.2024, si può ragionevolmente sostenere che è stato dato inizio, quasi a regime, alla “campagna” relativa ai calcoli prospettici di convenienza nell’aderire o meno alla proposta di reddito formulata dall’Amministrazione Finanziaria.

In ambito agricolo, le ditte individuali e le società semplici, che per loro natura producono reddito agrario ex articolo 32, Tuir, non possono accedere a tale istituto relativamente alla loro attività agricola primaria; questo perchè il concordato preventivo biennale è riservato ai soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni per i quali sono tenuti alla compilazione degli ISA (oltre alla possibilità di aderire al Cpb anche per i soggetti in regime forfettario).

L’applicazione del concordato è possibile nel caso di svolgimento di attività agricole considerate eccedenti, quali l’allevamento di animali con terreno non sufficiente a produrre, potenzialmente, 1/4 dei mangimi, coltivazione di vegetali al di fuori dei limiti stabiliti dall’articolo 32, Tuir ovvero lo svolgimento di attività connesse e solamente qualora per tali attività sì opti per la determinazione del reddito secondo le regole ordinarie del reddito di impresa; vale a dire non applicando il regime naturale che prevede una determinazione della base imponibile in via forfettaria ai sensi dell’articolo 56 bis, per quanto riguarda le attività connesse e dell’articolo 56, comma 5, Tuir per l’attività di allevamento eccedente.

Risulta invece possibile, ed opportuno, valutare l’adesione al concordato preventivo biennale per le società agricole di persone, diverse dalle società semplici, nonché per le società agricole di capitali in quanto il loro reddito è sempre considerato reddito di impresa.

In realtà, anche per questi soggetti (S.n.c., S.a.s, S.r.l.) è inibito il concordato relativamente all’attività agricola primaria qualora, se costituite ai sensi del D.Lgs. 99/2004, vale a dire con oggetto sociale esclusivo l’esercizio dell’attività agricola ed indicazione di società agricola nella ragione sociale, hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ricadendo in una determinazione del reddito in via forfettaria con esclusione da ISA. Rimane però il tema delle attività connesse in quanto queste, se svolte non da ditta individuale o società semplice, vedono il loro reddito d’impresa determinato in via ordinaria, con compilazione del quadro RG o RF a seconda se in contabilità semplificata o ordinaria.

Anche in questo caso ci sono delle eccezioni, vale a dire l’attività agrituristica che nelle società di persone può usufruire della determinazione forfettaria del reddito sul 25% dei ricavi ai fini Iva ed altresì, per qualsiasi soggetto società agricola, la tassazione della produzione di energia elettrica. In definitiva quindi, qualora si ipotizzi che ove possibile nell’esercizio dell’attività agricola si determini il reddito mediante criteri catastali e/o forfettari, rimangono, ad oggi, sicuramente fuori da tale possibilità: l’esercizio delle attività connesse di servizi e di prodotti e l’esercizio dell’attività di allevamento eccedente, svolte tramite società agricole non semplici; l’attività di agriturismo svolta da S.r.l. o S.p.a. per le quali, pertanto è possibile poter valutare l’adesione al concordato preventivo biennale.

La locuzione “ad oggi” di cui sopra non è casuale, infatti, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e conseguentemente dell’entrata in vigore del Decreto legislativo di attuazione della delega fiscale e di revisione IRPEF e IRES, già licenziato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile u.s, si viene a creare una situazione di “conflitto” tra concordato preventivo biennale e riforma fiscale in ambito agricolo. Questo perché all’interno del citato Decreto attuativo vi è una disposizione che estende la possibilità di applicazione dell’articolo 56 bis del TUIR a tutte le società agricole che hanno optato, ai sensi dell’articolo 1 comma 1093, della L. 296/2006, per la determinazione del reddito su base catastale.

Tenuto conto che tra le attività di cui all’articolo 56 bis troviamo le attività connesse di servizi e di prodotto, per le quali, ad oggi, si determina il reddito d’impresa nelle modalità ordinarie e che il Decreto licenziato il 30 aprile prevede l’entrata in vigore di tale possibilità già dal periodo d’imposta 2024, si comprende come, se questo non dovesse venire pubblicato entro i termini per la trasmissione della dichiarazione dei redditi e del relativo quadro di adesione o meno al Cpb, le società agricole in commento potrebbero trovarsi ad aderire ad un concordato biennale, per il 2024 e per il 2025 su redditi di attività che, entrato in vigore il Decreto, potrebbero essere assoggettabili a tassazione forfettizzata sulla base dell’articolo 56 bis, Tuir.

L’auspicio, quindi, è quello che la pubblicazione del Decreto avvenga entro il 31 ottobre 2024, termine ultimo per l’invio dell’adesione al concordato e che, qualora dovesse avvenire dopo, l’Amministrazione Finanziaria intervenga prevedendo che la successiva opzione per la tassazione ex articolo 56 bis diventi causa di decadenza dal concordato senza sanzione alcuna.