3 Febbraio 2020

Il credito annuale Iva nel nuovo quadro VL 2020

di Cristoforo Florio
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La scheda di FISCOPRATICO

Entro la fine del prossimo mese di febbraio 2020 (il termine ultimo è il 2 marzo 2020 considerato che il corrente anno è bisestile e la fine del mese di febbraio è il giorno 29, che – tuttavia – coincide con una domenica) occorrerà presentare la liquidazione periodica Iva relativa all’ultimo trimestre del 2019.

A stabilirlo è l’articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010, a mente del quale i soggetti passivi Iva “(…) trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro I’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (…)”.

Tuttavia, e in alternativa alla presentazione della liquidazione periodica, la richiamata norma dispone che la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva; in tal caso, però, la predetta dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, fermi restando gli ordinari termini di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Inoltre, e sempre in tale ipotesi, sarà necessario compilare il quadro VP del modello IVA 2020, destinato ad accogliere proprio i dati specifici della liquidazione periodica dell’ultimo trimestre del 2019, fermo restando che – in caso di presentazione della dichiarazione annuale Iva oltre il mese di febbraio – tale quadro non dovrà essere compilato.

Con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, relativa all’anno 2019, va ricordato che – in base a quanto previsto dall’articolo 8 D.P.R. 322/1998 – tale modello dovrà essere presentato nel periodo che va dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Dunque, l’anticipo (a partire dal 1° febbraio) della presentazione telematica della dichiarazione Iva 2020 (rispetto al termine finale del 30 aprile 2020) consentirà di evitare la trasmissione della liquidazione periodica relativa all’ultimo trimestre dell’anno 2019.

Si tratta di una misura di semplificazione, al fine di non duplicare i dati dell’ultimo trimestre dell’anno precedente che sarebbero trasmessi una volta con la liquidazione periodica e un’altra con la dichiarazione annuale Iva.

Va peraltro evidenziato che l’anticipo della trasmissione del modello dichiarativo annuale è un’opzione ammessa a favore di tutte le tipologie di contribuenti, indipendentemente dal fatto che da quest’ultima scaturisca un credito, un debito oppure che la dichiarazione chiuda “a zero”.

Inoltre, è opportuno specificare che, in caso di mancata trasmissione dell’ultimo trimestre 2019 in quanto incluso nella dichiarazione Iva 2020 “anticipata” a febbraio, non sarà in ogni caso necessario compilare il quadro VH del predetto ultimo trimestre.

Infatti, come confermato anche dalle recenti istruzioni relative al Modello Iva 2020, il suddetto quadro resta denominato “Variazione delle liquidazioni periodiche” e va utilizzato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP del modello dichiarativo annuale (vedi in tal senso anche quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E/2017).

L’anticipo della trasmissione telematica della dichiarazione Iva rispetto al termine ultimo del 30 aprile ha, inoltre, un ulteriore beneficio.

Infatti, a norma dell’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, la compensazione “orizzontale” del credito annuale Iva (quindi, ad esempio, l’utilizzo del credito Iva per pagare l’Ires o l’Irap o le ritenute fiscali ed i contributi sui dipendenti o, più in generale, per pagare tributi e/o contributi e/o premi aventi natura diversa dall’Iva) per importi superiori a 5.000 euro, può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, fermo restando l’obbligo di apporre sulla dichiarazione Iva il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997, secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, D.L. 78/2009.

Inviare quindi la dichiarazione Iva 2020 nei primissimi giorni di febbraio consentirebbe ai contribuenti che presentano un ingente credito Iva annuale di utilizzare in compensazione “orizzontale” tale credito per l’importo che eccede i 5.000 euro già a partire dal modello F24 in scadenza il prossimo 17 febbraio 2020 (il 16 febbraio 2020 coincide, infatti, con una domenica).

Resta sempre ferma, invece, la possibilità di procedere liberamente alle compensazioni “orizzontali” del credito annuale Iva fino all’importo di 5.000 euro, senza che sia necessario il preventivo invio del modello dichiarativo né che sia obbligatoria l’apposizione del visto di conformità.

In particolare, tale compensazione sarà possibile sin dal 1° giorno dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione da cui emerge il credito.

Ad esempio, il credito Iva annuale del 2019, che risulterà dalla dichiarazione Iva 2020 da inviarsi tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020, potrà essere utilizzato liberamente in compensazione “orizzontale” fino all’importo di 5.000 euro già dal 1° gennaio 2020 e, quindi, già nel modello F24 del 16 gennaio 2020.

L’eventuale importo di credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato in compensazione “orizzontale” solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello dichiarativo annuale Iva debitamente “vistato”.

Infine, va evidenziato che le limitazioni esistenti con riferimento al credito annuale Iva d’importo superiore a 5.000 euro non trovano applicazione nell’ipotesi in cui il contribuente desideri utilizzare “verticalmente” tale credito.

Non è detto, quindi, che in caso di credito Iva annuale superiore a 5.000 euro occorra necessariamente presentare preventivamente la dichiarazione annuale Iva (fermo restando l’obbligo di presentazione entro il 30 aprile) e apporre il visto di conformità, dal momento che l’utilizzo del credito “Iva da Iva” non è soggetto alle limitazioni sopra indicate.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un contribuente presenti un credito annuale Iva del 2019 che venga riportato nella liquidazione periodica Iva dei successivi periodi del 2020, invece di essere utilizzato in compensazione con debiti fiscali/previdenziali diversi dall’Iva.

Sempre esemplificando, si ipotizzi che tale credito Iva annuale del 2019 sia pari a 6.000 euro e che emerga un debito Iva di gennaio 2020 pari a 6.000 euro: il 17 febbraio 2020 il contribuente in questione non verserà alcun importo a titolo di Iva relativa al mese di gennaio 2020, senza alcuna necessità di presentare preventivamente la dichiarazione annuale Iva e senza l’obbligo di apporre su quest’ultima il visto di conformità, avendo compensato “internamente” alla liquidazione periodica Iva un credito (sorto precedentemente) e un debito (sorto successivamente) relativi alla stessa imposta.

Nella compensazione “verticale”, infatti, è irrilevante l’ammontare del credito annuale Iva (inferiore o superiore a 5.000 euro), non essendovi alcuna limitazione al suo utilizzo.

Conclusivamente, le valutazioni circa l’anticipo della trasmissione della dichiarazione annuale Iva vanno operate alla luce di quanto precedentemente illustrato, tenendo ben presente che non è il superamento del limite dei 5.000 euro annui risultanti dal modello dichiarativo Iva a determinare – di per sé – le sue regole di utilizzo ma, in caso di credito Iva annuale superiore alla predetta soglia, saranno le sue modalità di utilizzo prescelte dal contribuente  (compensazione “orizzontale” o “verticale”) a determinare o meno l’applicazione dei limiti e delle restrizioni sopra sinteticamente chiarite.