15 Aprile 2021

Il credito di imposta innovazione tecnologica con aliquote maggiorate

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Le attività di innovazione tecnologica svolte nel 2020 possono usufruire del credito di imposta maggiorato dalla Legge di bilancio 2021.

Si tratta delle attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; intendendosi per tali i beni materiali o immateriali o i servizi o i processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Occorre fare riferimento ai principi generali ed i criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’Ocse.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività svolte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

In precedenza il credito di imposta era riconosciuto nella misura del 6% con un limite massimo di 1,5 milioni di euro, sulle spese sostenute per il personale, sulle quote di ammortamento o canoni di leasing relativi ai beni materiali e software utilizzati, sulle spese per contratti commissionati, spese per consulenza e spese per altri materiali utilizzati.

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) è stata modificata ad opera dell’articolo 1, comma 1064, L. 178/2020, elevando al 10% la misura del credito di imposta applicabile (in precedenza pari al 6%) alla base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 appositamente individuati, il credito di imposta maggiorato è pari al 15% (invece del precedente 10%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno nel caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione e dopo aver assolto agli obblighi di certificazione dei costi sostenuti, è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza di ammissione al beneficio.

Ai fini dei successivi controlli le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese beneficiarie dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il Ministero stesso ha annunciato, con l’avvertenza del 29 dicembre 2020, che è in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per l’indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio della comunicazione in questione. Sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir; lo stesso andrà esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU.

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato (codice credito), nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a margine della descrizione di ciascun credito d’imposta e nella tabella riportata in calce alle istruzioni del modello di dichiarazione.

In particolare, nella dichiarazione dei redditi delle società di capitale, il credito è riportato nel quadro RU con il codice L1RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022” riferito al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (articolo 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019; articolo 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a, L. 178/2020).

Il credito d’imposta è riconosciuto nelle misure percentuali ed entro i limiti previsti, per ciascuna fattispecie agevolativa, dal comma 203 della L. 160/2019, come modificato dall’articolo 1, comma 1064, lett. f), nn. 1), 2), 3) e 4), L. 178/2020.