15 Marzo 2021

Il credito di imposta sponsorizzazioni sportive

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Entro il 1° aprile è possibile presentare la domanda per il riconoscimento del credito di imposta sulle attività di sponsorizzazione sportiva, di cui all’articolo 81 D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020. Il D.P.C.M. 30.12.2020 ne ha stabilito le modalità operative.

Il contributo, riconosciuto nella misura del 50% della spesa sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione, è finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 90 milioni di euro.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

Beneficiari sono le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte e deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante uno specifico modulo disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione presentata, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto del limite complessivo delle risorse disponibili e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

II Dipartimento per lo sport procede al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.