Il credito d’imposta a favore delle imprese musicali
di Laura MazzolaIl bonus a favore delle imprese musicali, di cui all’articolo 7 D.L. 91/2013 (“Decreto cultura”), è utilizzabile in compensazione tramite F24 presentato necessariamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria (Entratel o Fisconline).
Così, con il Provvedimento del 23 dicembre, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità di fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese, attive almeno dal 1° gennaio 2012, produttrici di fonogrammi, di videogrammi musicali e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, ai sensi del D.M. 2.12.2014.
In merito alla procedura di controllo automatizzato, l’Agenzia delle entrate specifica, al paragrafo 2 del Provvedimento, che spetta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo inviare telematicamente all’Agenzia stessa:
- l’elenco delle imprese beneficiarie;
- l’importo assegnato a ciascuna impresa;
- le eventuali variazioni agli elenchi già trasmessi, entro 15 giorni dalla conoscenza dell’evento;
- le eventuali revoche dei crediti già concessi, sempre entro 15 giorni dalla conoscenza dell’evento.
Nelle ipotesi di variazioni o revoche il modello F24 è presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione da parte del Ministero.
Spetta poi all’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati, effettuare i controlli automatizzati.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero se l’impresa non rientra nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 è scartato e la ricevuta collegata sarà consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Si ricorda che rilevano, ai fini del credito d’imposta, le seguenti spese:
- i compensi relativi allo sviluppo dell’opera, quelli spettanti agli interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici, e le spese per la formazione e l’apprendistato;
- l’utilizzo e noleggio degli studi di registrazione;
- il noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
- le spese di montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera;
- le spese di progettazione e realizzazione grafica;
- la promozione e pubblicità dell’opera.
Le spese sostenute devono risultare da apposita attestazione del presidente del collegio sindacale o da un revisore legale o professionista regolarmente iscritti all’albo.
Si evidenzia infine che tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.