Il credito d’imposta per gli investimenti 4.0
di Sofia Pantani - Gruppo FinserviceLa legge di Bilancio 2020 ha modificato radicalmente il meccanismo dell’iper (e super) ammortamento introducendo, a partire dagli investimenti 4.0 effettuati dallo scorso 1° gennaio, un’agevolazione ora riconosciuta sotto forma di credito d’imposta, con l’intento da parte del legislatore di farne un incentivo più equo e favorirne l’accesso ad una platea più ampia di soggetti, tra cui forfettari e talune imprese agricole, in precedenza esclusi dalla previgente formulazione normativa.
Possono, pertanto, accedere al nuovo incentivo, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito. Rispetto alla precedente disciplina che regolamentava l’iper ammortamento, è ora richiesto che le aziende rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei propri dipendenti.
Fatte salve alcune esclusioni, sono agevolabili esclusivamente i beni strumentali nuovi di fabbrica, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed annoverati nell’Allegato A (beni materiali) o nell’Allegato B alla legge n. 232/2016 (software e beni immateriali).
In attesa della possibile proroga dell’agevolazione, ventilata a più riprese dagli organi competenti, allo stato attuale sono agevolabili gli investimenti effettuati:
- nell’anno solare 2020, purché entro il 31.12.2019 non sia stato versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo del bene;
- nel primo semestre 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l’impresa avrà già versato al fornitore un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene.
Al fine della competenza temporale delle spese, occorre avere riguardo alle regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del TUIR.
In analogia con le precedenti agevolazioni similari per tali tipologie di costi, sono ammesse le seguenti quattro modalità di realizzazione degli investimenti:
- acquisto diretto del bene dal fornitore
- acquisizione mediante locazione finanziaria
- realizzazione del bene in economia direttamente da parte dell’azienda
- appalto a terzi del bene (anche se in quest’ultimo caso si tratta di modalità assai meno diffusa rispetto alle precedenti).
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, all’impresa è fatto obbligo di utilizzo del bene in strutture produttive ubicate nel territorio nazionale. Inoltre, l’articolo 1 comma 193 dispone espressamente che, se il bene è delocalizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, sarà necessario ricalcolare il credito d’imposta sottraendo dal computo il bene ceduto.
La percentuale del credito d’imposta spettante è declinata dalla norma in funzione della tipologia di bene e dell’importo dell’investimento complessivo sostenuto nell’esercizio, e in particolare:
1) per i beni materiali di cui all’Allegato A:
- 40%, per gli investimenti fino a 2,5 mln €
- 20%, per la quota di investimenti > 2,5 mln € e fino a 10 mln €;
2) per i software ed i beni immateriali di cui all’Allegato B:
- 15%, fino all’importo massimo di 700.000 € di costi agevolabili.
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, può essere utilizzato in compensazione con modello F24, in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali e in 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali, esclusivamente a partire dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni (e, si ritiene, previo rilascio della perizia/attestato/autodichiarazione a seconda dei casi).
Inoltre, l’utilizzo del credito d’imposta non è vincolato alla necessità di dover attendere l’invio della dichiarazione dei redditi inerente l’esercizio 2020 (secondo quanto già chiarito in via generale dalla risoluzione AdE 110/E/2019).
Ai fini dell’accesso al contributo che, si ricorda, è riconosciuto in via automatica, le aziende dovranno:
- conservare la documentazione che dimostra l’effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili (in primis, contratti di acquisto e bolle di consegna). Si tratta di un adempimento che, in caso di mancato rispetto, prevede la decadenza dall’agevolazione;
- disporre di fatture ed altri documenti inerenti gli acquisti dei beni, che contemplino una dicitura con l’espresso riferimento alle Legge n. 160/2019 art. 1 commi 184–197. A tal riguardo si segnala che il testo della norma non appare chiaro per cui resta da capire se, in mancanza di tale dicitura/riferimento, tale omissione comporti o meno la decadenza dal beneficio. Sul punto si sollecitano, pertanto, gli opportuni chiarimenti da parte degli enti competenti;
- disporre di una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi (oppure attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e la loro già avvenuta interconnessione. Per i soli beni di costo non superiore a 300.000 €, in alternativa ad uno dei due documenti sopra (quindi perizia o attestato), l’azienda può scegliere di ricorrere a dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Infine, a meri fini statistici, le aziende dovranno inviare dal 2021 una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, i cui contenuti saranno definiti con apposito provvedimento ancora da emanare, il cui mancato invio non comporterà comunque la decadenza dal beneficio (come recentemente chiarito dallo stesso ministero sul proprio sito).
12 Agosto 2020 a 15:13
Gradirei sapere se è possibile utilizzare il credito d’imposta non compensato nel quinquennio di riferimento, negli anni successivi allo stesso quinquennio e se non compensato totalmente si può chiedere il rimborso anche delle ritenute effettuate sui compensi per lavoro dipendente.