23 Ottobre 2020

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 81 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha istituto un credito d’imposta volto ad agevolare gli investimenti pubblicitari in leghe sportive, società sportive professionistiche, società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche.

Nello specifico, è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie (ivi comprese le sponsorizzazioni) nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
  • società sportive professionistiche;
  • società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

Al fine di poter fruire dell’agevolazione i soggetti destinatari dell’investimento pubblicitario:

  • in relazione al periodo d’imposta 2019, devono aver conseguito, sul territorio italiano, ricavi caratteristici ex articolo 85, comma 1, lettera a) e b), Tuir compresi tra 150.000 euro e 15.000.000 euro;
  • non devono aver aderito al regime forfettario ex L. 398/1991.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% dell’importo degli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e sarà utilizzabile in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Tuttavia, occorre sottolineare come la misura del 50% rappresenti il credito d’imposta nominale o teorico; infatti il comma 6 della disposizione in commento prevede un tetto di spesa massima complessiva di 90 milioni.

Pertanto, nell’ipotesi in cui le richieste globalmente presentate dai contribuenti dovessero superare il tetto massimo, l’importo del credito d’imposta verrebbe ridotto proporzionalmente con il limite individuale per soggetto del 5% del totale delle risorse stanziate.

Le istanze volte alla richiesta del credito d’imposta dovranno essere inoltrate al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per ciò che riguarda gli aspetti procedurali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni dell’articolo 81 del Decreto Agosto, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di 90 milioni.

Inoltre, la norma prevede che:

  • l’investimento minimo ammissibile è pari a 10.000 euro e deve essere effettuato mediante modalità tracciate;
  • le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
  • l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli Aiuti de minimis.

Per i soggetti che effettuano l’investimento pubblicitario (imprese, professionisti ed enti non commerciali) le spese sostenute sono qualificate come spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Ciò significa che per il soggetto erogante la deducibilità dovrebbe essere disciplinata dall’articolo 108 Tuir.

Ricordiamo che, sotto il profilo fiscale, le spese di sponsorizzazione, a prescindere dalla specifica contenuta nell’articolo 81 D.L. 104/2020, sono comunque riconducibili all’ambito delle spese di pubblicità, in considerazione della definizione fornita dalla circolare AdE 34/E/2009.

In particolare, le spese di sponsorizzazione, per essere qualificate come spese di pubblicità ed essere integralmente deducibili, devono:

  • avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto o il marchio o il nome dell’impresa;
  • essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del beneficiario, nel senso che devono essere previsti a carico di quest’ultimo impegni a fare o permettere oppure obbligazioni derivanti da accordi contrattuali anche nuovi e complessi (risoluzione 137/E/2000).

Ai fini della deducibilità è in ogni caso opportuno che il contribuente possegga la documentazione necessaria a provare l’effettività del rapporto di sponsorizzazione e quindi:

  • il contratto di sponsorizzazione con data certa;
  • un fascicolo a dimostrazione dell’effettiva esecuzione del contratto (fotografie, materiale pubblicitario, eccetera);
  • la tracciabilità dei pagamenti.