Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel modello Redditi 2021
di Debora ReverberiIl modello Redditi 2021 periodo d’imposta 2020 accoglie nel quadro RU “crediti d’imposta” il beneficio maturato da imprese ed esercenti arti e professioni in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 o oggetto di valida prenotazione entro il 15.11.2020.
Ai fini della corretta compilazione del modello risulta fondamentale discernere tra investimenti ricadenti nella disciplina previgente ex L. 160/2019 e nuova ex L. 178/2020, secondo il criterio di coordinamento chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 9/E/2021:
- agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, si applica la disciplina ex articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019;
- agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022 di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, si applica la disciplina ex articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020.
Altro distinguo fondamentale ai fini della compilazione del dichiarativo consiste nelle tipologie di investimenti effettuati nel periodo:
- beni strumentali materiali e immateriali ordinari;
- beni strumentali materiali 4.0, inclusi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016;
- beni strumentali immateriali 4.0, inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016.
In caso di investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione i beneficiari sono tenuti alla compilazione delle seguenti sezioni del quadro RU:
- sezione I, con compilazione di un modulo per ogni fattispecie di investimento agevolabile;
- sezione IV, con esposizione dell’ammontare dei costi di acquisizione sostenuti per tipologia di bene, distinguendo tra L. 160/2019 (rigo RU120) e L. 178/2020 (rigo RU130).
Qualora si verifichino trasferimenti del credito d’imposta ex L. 178/2020, in relazione a operazioni straordinarie caratterizzate dalla veicolazione d’azienda o ramo d’azienda, attribuzione del credito, in tutto o in parte, al socio o collaboratore dell’ente trasparente, trasferimento del credito nell’ambito del consolidato fiscale, devono essere compilate le seguenti sezioni del quadro RU:
- sezione VI-A “crediti d’imposta ricevuti”, a cura dei cessionari;
- sezione VI-B “crediti d’imposta trasferiti”, a cura dei cedenti.
Si rammenta che nell’ambito della disciplina ex L. 160/2019 vige un espresso divieto di cessione o trasferimento del credito, anche all’interno del consolidato fiscale.
Sezione I del quadro RU
La sezione I “Crediti d’imposta” evidenzia in particolare, al rigo RU5, colonna 3, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta 2020 per la generalità dei soggetti o nel periodo d’imposta 2020/2021 per i soggetti con periodo a cavallo con l’anno solare.
Per la generalità dei soggetti, nel modello Redditi 2021 periodo 2020 possono essere compilati soltanto i righi RU1, RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12.
I righi RU2, RU6 e RU8 possono essere compilati esclusivamente dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021.
Il rigo RU7 non deve mai essere compilato in relazione al credito per investimenti in beni strumentali: si tratta infatti di un rigo dedicato all’esposizione della quota di credito d’imposta utilizzata in dichiarazione in diminuzione di imposte e ritenute, modalità di fruizione preclusa per il credito in esame che è compensabile esclusivamente in F24 ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
In colonna 1 del rigo RU1 va indicato il codice che identifica la tipologia di investimento ammissibile, come da tabella seguente:
DISCIPLINA APPLICABILE | TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO | CODICE RIGO RU1 COL. 1 |
COD. TRIBUTO F24 |
L. 160/2019 | Beni materiali ordinari | H4 | 6932 |
Beni materiali 4.0 | 2H | 6933 | |
Beni immateriali 4.0 | 3H | 6934 | |
L. 178/2020 | Beni materiali e immateriali ordinari | L3 | 6935 |
Beni materiali 4.0 | 2L | 6936 | |
Beni immateriali 4.0 | 3L | 6937 |
Sezione IV del quadro RU
La sezione IV del quadro RU è destinata all’esposizione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, distinti per tipologia.
In caso di investimenti ricadenti nell’ambito applicativo della L. 160/2019 è necessario compilare il rigo RU120, indicando:
- in colonna 1 gli investimenti in beni ordinari materiali di cui al comma 188 dell’articolo 1 L. 160/2019 (codice H4);
- in colonna 2 gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui al comma 189 dell’articolo 1 L. 160/2019 (codice 2H);
- in colonna 3 gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui al comma 190 (il modello riporta erroneamente il comma 200, relativo a investimenti in R&S) dell’articolo 1 L. 160/2019 (codice 3H).
In caso di investimenti ricadenti nell’ambito applicativo della L. 178/2020 è necessario compilare il rigo RU130, indicando:
- in colonna 1 gli investimenti in beni materiali ordinari di cui al comma 1054 dell’articolo 1 L. 178/2020 (codice L3);
- in colonna 2 gli investimenti in beni immateriali ordinari di cui al comma 1054 dell’articolo 1 L. 178/2020 (codice L3);
- in colonna 3 gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici di cui al comma 1054 dell’articolo 1 L. 178/2020, destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ex articolo 18 L. 81/2017;
- in colonna 4 se il soggetto beneficiario ha realizzato ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo antecedente l’entrata in funzione del bene e dunque, ai sensi del comma 1059, dell’articolo 1, L. 178/2020, può optare per la fruizione del credito su investimenti in beni immateriali ordinari in unica soluzione (codice L3);
- in colonna 5 gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui al comma 1056 dell’articolo 1 L. 178/2020 (codice 2L);
- in colonna 6 gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui al comma 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020 (codice 3L).