30 Luglio 2021

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsto dal Sostegni-bis

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19, con un limite massimo di spesa pari 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta per la sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019, ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast (quest’ultima previsione è stata introdotta dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni-bis).

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