Il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati e imballaggi
di Gennaro NapolitanoTra le nuove agevolazioni previste dalla Legge di bilancio 2019 figura il credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di particolari tipologie di prodotti riciclati e di imballaggi (articolo 1, commi da 73 a 77, L. 145/2018).
In particolare, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili (secondo la normativa UNI EN 13432:2002, recante “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”) o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio è riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate.
Per espressa previsione normativa, la ratio dell’agevolazione va ravvisata nell’intento del legislatore di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.
Secondo quanto stabilito dai commi 74 e 75 della disposizione in esame, il credito d’imposta:
- è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 000 euro per ciascun beneficiario (nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021),
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato riconosciuto,
- non concorre alla formazione del reddito,
- non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap),
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi nonché delle spese e degli altri componenti negativi (diversi dagli interessi passivi),
- è utilizzabile solo in compensazione mediante l’utilizzo del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento,
- è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti ammessi all’agevolazione,
- non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (limite previsto dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007).
Si prevede che i fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate in sede di utilizzo del tax credit siano stanziati su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.
Con un successivo decreto ministeriale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, saranno definiti i seguenti aspetti applicativi:
- i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi alla luce della vigente normativa europea e nazionale
- i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche per garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati dal legislatore.
Per effetto dell’introduzione dell’agevolazione in esame, viene soppressa l’autorizzazione di spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 prevista dalla Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 97, L. 205/2017). Quest’ultima, infatti, aveva introdotto, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un bonus “analogo” a quello in parola, riconoscendo alle imprese che avessero acquistato prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
Anche questo tax credit era finalizzato a incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico. La definizione delle relative modalità di applicazione e di fruizione era demandata a un successivo decreto ministeriale che, però, non è stato mai emanato.
Il legislatore, quindi, ha riproposto il credito d’imposta estendendo il relativo ambito di applicazione anche all’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili. Di conseguenza, il “vecchio” tax credit deve ritenersi implicitamente sostituito da quello previsto dalla Legge di bilancio 2019 e i risparmi di spesa derivanti dalla ricordata soppressione dell’autorizzazione di spesa (che, appunto, avrebbe dovuto finanziare il bonus dello scorso anno) sono destinati alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del nuovo credito d’imposta.