19 Giugno 2020

Il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 120 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto, nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, un nuovo credito d’imposta che sostiene e incentiva le spese necessarie alla riapertura in sicurezza dei luoghi di lavoro aperti al pubblico.

Il credito d’imposta è pari al 60% di determinati investimenti, sostenuti nel 2020, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, nel limite di 80.000 euro a beneficiario.

Sono potenziali destinatari del credito d’imposta i seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al D.L. 34/2020;
  • esercenti arti e professioni, in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al D.L. 34/2020;
  • associazioni;
  • fondazioni;
  • altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore.

Dal credito d’imposta sono dunque escluse le imprese e i lavoratori autonomi che non esercitano attività aperte al pubblico.

Tra le attività aperte al pubblico indicate nell’allegato 1 al D.L. 34/2020 figurano bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alberghi, teatri, cinema, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, agenzie viaggio, tour operator e biglietterie, convegni e fiere, attività artistiche, etc….

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  • interventi edilizi di rifacimento spogliatoi e mense;
  • interventi edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • acquisto di arredi di sicurezza;
  • investimenti in attività innovative quali acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Il comma 3 dell’articolo 120, D.L. 34/2020 prevede che con uno o più decreti del Mise, di concerto col Mef, possano essere individuati ulteriori soggetti aventi diritto e ulteriori investimenti ammissibili, nel rispetto del limite di spesa di 2 miliardi di euro.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure per le medesime spese, nei limiti del costo effettivamente sostenuto.

Le modalità di utilizzo del credito d’imposta sono le seguenti:

  • utilizzo diretto esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, nell’anno 2021;
  • utilizzo indiretto tramite cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari fino al 31.12.2021, ai sensi dell’articolo 122 D.L. 34/2020.

Il cessionario può fruire del credito d’imposta con le stesse modalità del cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere compensata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Il credito d’imposta non è soggetto a limiti di compensazione.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.