Il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro
di Debora ReverberiL’articolo 120 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto, nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, un nuovo credito d’imposta che sostiene e incentiva le spese necessarie alla riapertura in sicurezza dei luoghi di lavoro aperti al pubblico.
Il credito d’imposta è pari al 60% di determinati investimenti, sostenuti nel 2020, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, nel limite di 80.000 euro a beneficiario.
Sono potenziali destinatari del credito d’imposta i seguenti soggetti:
- esercenti attività d’impresa, in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al D.L. 34/2020;
- esercenti arti e professioni, in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al D.L. 34/2020;
- associazioni;
- fondazioni;
- altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore.
Dal credito d’imposta sono dunque escluse le imprese e i lavoratori autonomi che non esercitano attività aperte al pubblico.
Tra le attività aperte al pubblico indicate nell’allegato 1 al D.L. 34/2020 figurano bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alberghi, teatri, cinema, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, agenzie viaggio, tour operator e biglietterie, convegni e fiere, attività artistiche, etc….
Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:
- interventi edilizi di rifacimento spogliatoi e mense;
- interventi edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- acquisto di arredi di sicurezza;
- investimenti in attività innovative quali acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.
Il comma 3 dell’articolo 120, D.L. 34/2020 prevede che con uno o più decreti del Mise, di concerto col Mef, possano essere individuati ulteriori soggetti aventi diritto e ulteriori investimenti ammissibili, nel rispetto del limite di spesa di 2 miliardi di euro.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure per le medesime spese, nei limiti del costo effettivamente sostenuto.
Le modalità di utilizzo del credito d’imposta sono le seguenti:
- utilizzo diretto esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, nell’anno 2021;
- utilizzo indiretto tramite cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari fino al 31.12.2021, ai sensi dell’articolo 122 D.L. 34/2020.
Il cessionario può fruire del credito d’imposta con le stesse modalità del cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere compensata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Il credito d’imposta non è soggetto a limiti di compensazione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta.