26 Febbraio 2015

Il credito d’imposta per le erogazioni alla cultura

di Luca Mambrin
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Tra le principali
novità che impattano sulle dichiarazioni dei redditi da presentare per l’anno 2014 troviamo il credito d’imposta spettante ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a sostegno della cultura, detto “
art – bonus” introdotto dal decreto “Cult–Turismo”, D.L. n. 83/2014.
Tale credito d’imposta è riconosciuto per le
erogazioni liberali in danaro effettuate:
  • a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche nel caso  siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
  • a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
  • a sostegno delle fondazioni lirico – sinfoniche e dei teatri di tradizione;
  • per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
 
Soggetti beneficiari
La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i
soggetti (persone fisiche, professionisti, imprenditori, società, enti commerciali e non commerciali), indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.
 
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta nella misura del:
  • 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate negli anni 2014 e 2015;
  • 50% delle erogazioni liberali effettuate nell’anno anno 2016.
Il credito d’imposta spetta entro
specifici limiti quali:
  1. 15% del reddito imponibile, se l’erogazione è effettuata dalle persone fisiche ed dagli enti che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’art. 2 del Tuir, cioè, le
persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che
non svolgano attività d’impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati…).
Il credito di imposta viene riconosciuto nel limite previsto del 15% del reddito imponibile anche
agli enti che
non svolgono attività d’impresa (enti non commerciali, residenti e non residenti) mentre nel caso di
società semplici il credito di imposta spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nell’art. 5 del Tuir ai fini della imputazione del reddito.
  1. 5 per mille dei ricavi ai titolari di reddito d’impresa.
Rientrano, quindi, in tale categoria sia le
persone fisiche che svolgono attività commerciale (imprenditori individuali) sia le
società e gli enti che svolgono attività commerciale (società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale). Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si fa riferimento ai
ricavi di cui all’art. 85 e all’art. 57 del Tuir.
Gli
imprenditori individuali e
gli enti non commerciali che
esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di
reddito di impresa (5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali
nell’ambito dell’attività commerciale; tali soggetti applicano invece il regime agevolativo con le modalità ed i limiti previsti per
le persone fisiche e gli enti che
non esercitano attività commerciale (15% del reddito imponibile) se effettuano erogazioni liberali nell’ambito della loro attività personale o istituzionale.
 
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito di imposta è ripartito in
tre quote annuali di pari importo.
In merito alle modalità di utilizzo la
C.M. n. 24/E/2014 ha precisato che:
  1. le persone fisiche e gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale, non potendo utilizzare tale credito in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, possono fruire del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. In particolare, tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale;
  2. i soggetti titolari di reddito di impresa possono utilizzare il credito di imposta, a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito e, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla “ripartizione in tre quote annuali di pari importo”, deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito.
Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame si ricorda che:
  • il credito non è soggetto ai limiti previsti dall’art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007 e può essere utilizzato per importi superiori ad euro 250.000;
  • al credito non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’art. 34 della L. n. 388/2000, pari a 700.000 euro;
  • al credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione F24 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
 
Rilevanza del credito d’imposta
L’
Art-Bonus:
  1. non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
  2. non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 del Tuir;
  3. non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, del Tuir;
  4. va indicato nel quadro RU del modello Unico.
 
Adempimenti
Per quanto concerne le
modalità di effettuazione delle liberalità in
denaro, l’erogazione può essere effettuata avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
  1. banca;
  2. ufficio postale;
  3. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Non è possibile effettuare l’erogazione liberale in natura.
 
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