Il credito d’imposta per le società benefit
di Debora ReverberiCon il Decreto interministeriale Mise-Mef del 12.11.2021, pubblicato in G.U. n. 10 del 14.01.2022, sono state definite le modalità attuative del credito d’imposta per le società benefit.
La misura agevolativa è stata introdotta dall’articolo 38-ter D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) con la ratio legis di “sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit”.
L’incentivo è infatti riconosciuto ai soggetti che abbiano sostenuto, nell’intervallo temporale compreso tra il 19.07.2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) e il 31.12.2021, spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit.
Per società benefit si intendono le imprese di qualsiasi dimensione di cui all’articolo 1, commi 376 e seguenti, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), ovvero quelle imprese che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.
Tra le spese ammissibili rientrano espressamente le seguenti:
- le spese notarili e di iscrizione al Registro delle Imprese;
- le spese di assistenza professionale e consulenza direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Restano escluse le spese relative alle imposte e tasse, mentre è compresa l’Iva se rappresenta per l’impresa un costo effettivo non recuperabile.
Oltre ad aver sostenuto le sopra descritte spese ammissibili nel periodo 19.07.2020-31.12.2021, le imprese costituite, iscritte e regolarmente attive al Registro Imprese, devono possedere, alla data di presentazione dell’istanza, i seguenti requisiti:
- svolgere un’attività economica in Italia, attraverso una sede principale o secondaria;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrare tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 50% delle spese di costituzione o trasformazione in Società Benefit, entro il limite massimo di credito per beneficiario pari a euro 10.000 e comunque nel rispetto delle risorse disponibili complessivamente stanziate, pari a euro 7.000.000 per l’anno 2021, come definite all’articolo 4 del citato Decreto interministeriale.
Il credito d’imposta non è a fruizione automatica essendo subordinato alla presentazione di un’istanza telematica al Mise, in cui il beneficiario è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di accesso e l’elenco delle spese ammissibili sostenute.
L’agevolazione è concessa in regime de minimis e dunque è soggetta al rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs 241/1997 entro il limite dell’importo concesso dal Mise, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’agevolazione può essere cumulata con:
- altri aiuti a titolo di de minimis, nel rispetto dei limiti di cumulo della normativa UE in materia di aiuti di importanza minore;
- altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, entro le intensità di aiuto superiori più elevate previste dalla normativa europea in materia di Aiuti di Stato.
Ai fini dell’effettiva operatività della misura si resta in attesa di apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che definisca termini e modalità di presentazione delle istanze.