30 Dicembre 2021

Il credito d’imposta sui prodotti riciclati

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF

È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 297 del 15.12.2021 il decreto 06.10.2021 del ministero della Transizione Ecologica, recante le modalità di fruizione del credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso, introdotto dall’articolo 26-ter D.L. 34/2019.

L’agevolazione riguarda le spese sostenute nell’anno 2020 in relazione all’acquisto di:

  1. semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
  2. compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni di cui al precedente elenco nell’esercizio dell’attività economica o professionale spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Le risorse complessive ammontano a 10 milioni di euro.

L’effettività del sostenimento delle spese e dell’impiego o della destinazione dei beni, nell’esercizio dell’attività economica e professionale, devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Per ottenere il credito d’imposta occorre presentare una domanda al Ministero della transizione ecologica, avvalendosi di una procedura informatica disponibile prossimamente sul sito www.minambiente.it. L’istanza telematica, firmata digitalmente, richiede le seguenti informazioni:

  • l’ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a ciascuna delle categorie di beni di cui sopra;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di beni;

Gli interessati dovranno garantire, inoltre, il possesso di determinati requisiti tecnici mediante la seguente documentazione, da allegare alla domanda:

  • un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
  • una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

Le domande saranno accolte, previa verifica dei requisiti previsti, secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della Transizione ecologica.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per espressa previsione normativa, il credito non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e ai fini del limite annuale di 250.000 euro posto per l’utilizzo dei crediti da quadro RU (articolo 1, comma 53, L. 244/2007).

Il Ministero della Transizione ecologica, prima di comunicare l’accoglimento della domanda ai soggetti richiedenti, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni o revoche.

Il credito deve inoltre essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Si segnala, infine, che l’agevolazione in argomento non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 1, comma 73, L. 145/2018: trattasi del credito d’imposta nella misura del 36 per cento, introdotto dalla Legge di bilancio 2019, a beneficio delle imprese che hanno sostenuto spese, negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili.