Il credito d’imposta sulle spese di certificazione contabile
di Debora ReverberiCon la risposta all’istanza di interpello n. 200 del 20.06.2019 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema del riconoscimento, in aumento dei crediti d’imposta R&S e formazione 4.0, delle spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, entro il limite di 5.000 euro.
Le discipline dei crediti d’imposta R&S e formazione 4.0 impongono come condizione necessaria al riconoscimento del beneficio fiscale un’apposita certificazione dei costi sostenuti da allegare al bilancio.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, D.L. 145/2013, come sostituito dall’articolo 1, comma 70, lett. f), L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta R&S, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve rilasciare apposita certificazione attestante:
- l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili
e
- la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dell’impresa.
La certificazione contabile deve essere “allegata al bilancio”, intendendosi, come chiarito dalle circolari AdE 5/E/2016 e 13/E/2017, che ai fini dei successivi controlli, la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e che la medesima documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da:
- un revisore legale dei conti
o
- da una società di revisione legale dei conti
iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010.
Limitatamente al caso di impresa non obbligata alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a euro 5.000, entro il limite massimo di euro 10 milioni previsto sull’agevolazione.
Analogamente ai sensi dell’articolo 1, comma 53, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta formazione 4.0 i costi sostenuti devono essere certificati:
- dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti
o
- da un professionista iscritto al registro dei revisori legali.
Viene opportunamente precisato al riguardo, all’articolo 6 del decreto attuativo interministeriale del 04.05.2018, che l’attività di certificazione consiste propriamente nella verifica:
- dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili
e
- della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Parimenti alla disciplina del credito d’imposta R&S le spese sostenute per la certificazione contabile dei costi di formazione 4.0, per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.
Risulta allora cruciale per il riconoscimento dei costi di certificazione contabile ad entrambi i crediti d’imposta, R&S e formazione 4.0, l’individuazione dei soggetti non tenuti all’obbligo di controllo legale dei conti.
L’Agenzia delle entrate ha fornito dunque, nella risposta all’interpello, un’elencazione puntuale dei soggetti esonerati dall’obbligo di revisione legale dei conti:
Forma giuridica | Condizioni |
Impresa individuale | – |
Società in nome collettivo | – |
Società in accomandita semplice | – |
Società a responsabilità limitata | Eccetto quelle che si trovino nelle condizioni dell’articolo 2477, comma 3, cod. civ.:
a) società tenuta alla redazione del bilancio consolidato b) società controllante una società obbligata alla revisione legale dei conti c) società che ha superato i limiti dimensionali di attivo patrimoniale, ricavi delle vendite e delle prestazioni e numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio. |
Si rammenta che i limiti dimensionali dell’articolo 2477, comma 3, lett. c), cod. civ. sono stati recentemente e ripetutamente modificati.
I limiti in vigore ante modifiche apportate dal c.d. Codice della crisi d’impresa consistevano nel superamento di almeno due parametri su tre per due esercizi consecutivi:
Attivo di stato patrimoniale | 4,4 milioni di euro |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 8,8 milioni di euro |
Numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio | 50 unità |
Il D. Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa) ha fissato soglie dimensionali nettamente più basse, con riferimento al superamento di almeno un parametro su tre per due esercizi consecutivi:
Attivo di stato patrimoniale | 2 milioni di euro |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2 milioni di euro |
Numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio | 10 unità |
Infine il D.L. 32/2019 (c.d. Decreto sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, pubblicata in G.U. 140 del 17.06.2019, ha raddoppiato i precedenti limiti dimensionali, con riferimento al superamento di almeno un parametro su tre per due esercizi consecutivi:
Attivo di stato patrimoniale | 4 milioni di euro |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4 milioni di euro |
Numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio | 20 unità |
In particolare le imprese che si trovino nella medesima condizione dell’istante, una s.r.l. che superi i limiti dimensionali statuiti dall’articolo 2477, comma 3, lett. c), cod. civ., sono tenute per legge al controllo legale dei conti.
In caso dunque di
- attività di R&S ammissibili al credito d’imposta
e/o
- attività di formazione avente ad oggetto le tecnologie abilitanti 4.0
la società a responsabilità limitata soggetta all’obbligo di revisione legale dei conti per superamento dei limiti dimensionali dell’articolo 2477, comma 3, lett. c), cod. civ., non potrà beneficiare del credito d’imposta sulle spese di certificazione contabile.