Il credito Iva escluso dalla cessione d’azienda deve essere rimborsato
di Angelo GinexIn tema di successione nei contratti, l’articolo 2558, comma 1, cod.civ. stabilisce che: «Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale».
Ne discende che la cessione dei crediti dell’azienda costituisce un evento naturale, in quanto tale derogabile per espressa volontà delle parti, sia che attenga alla successione nei contratti, sia che attenga alla cessione dei crediti (Cfr., Cass. n. 840/2012; Cass. n. 13676/2006).
Con specifico riferimento al trasferimento del credito Iva in caso di cessione dell’azienda, è opportuno rilevare che, secondo costante e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, «è consentito alle parti pattuire che vengano esclusi dal perimetro dell’universalità dei beni dell’azienda conferita al cessionario taluni cespiti già di pertinenza dell’azienda, purché i beni già facenti parte dell’azienda ceduta ed esclusi dal conferimento non intacchino la finalità produttiva della stessa» (Cfr., Cass. n. 18143/2019).
Sul punto, si rammenta altresì che la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia aveva affermato il difetto di legittimazione attiva del cedente l’azienda alla richiesta di rimborso del credito Iva, in quanto tale credito era stato oggetto di cessione unitamente agli altri beni (Cfr., Cass. n. 20415/2018; Cass. n. 8644/2009; Cass. n. 6578/2008).
In tale contesto si inserisce la recente ordinanza della Suprema Corte n. 33965 del 19 dicembre 2019, ove è stato enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di cessione dell’azienda, il credito Iva relativo all’azienda ceduta può essere escluso dalla cessione del compendio aziendale, essendo la disciplina prevista dagli articoli 2558, 2559 cod. civ. derogabile per volontà delle parti, salva la notifica, ai fini della opponibilità della cessione all’Amministrazione finanziaria, della cessione del credito Iva a termini dell’articolo 69, comma 1, R.D. 1923/2440, in deroga al disposto di cui all’articolo 2559 cod. civ. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il credito Iva sia stato escluso dalla cessione dell’azienda, il cedente è legittimato a richiederne il rimborso, ove ne sussistano i presupposti».
Trattasi, invero, di un orientamento in linea con la concezione dell’azienda quale universalità di beni, secondo cui, in mancanza di specifica pattuizione delle parti in ordine alla esclusione di determinati beni aziendali, devono intendersi trasferiti al cessionario tutti gli elementi costituenti l’universitas.
Con riferimento alla conclusione che precede, si rileva inoltre che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, possono rimanere esclusi dalla cessione dell’azienda, per specifica volontà dei contraenti, anche elementi essenziali dell’azienda stessa (magazzino e crediti), purché non più indispensabili e salva la continuità funzionale del compendio ceduto (Cfr., Cass. n. 8678/1991).
Venendo al caso di specie, posto che il giudice di merito aveva accertato che il credito Iva era rimasto fuori dal perimetro della cessione, i giudici di vertice hanno evidenziato come dalla disciplina dell’Iva non possa trarsi un principio generale di incedibilità del credito, sicchè «non può, quindi, negarsi che il credito circoli indipendentemente dall’azienda all’interno della quale si è formato, con la sola eccezione, propria di tutti i crediti fiscali, che la cessione del credito Iva, per essere opponibile all’Amministrazione finanziaria, deve essere notificata a termini dell’articolo 69, comma 1, r.d. n. 2440/1923, in deroga al disposto dell’articolo 2559 cod. civ.».
In conclusione, quindi, è possibile affermare che, in caso di cessione d’azienda, il cedente può escludere espressamente dall’operazione il credito Iva, rimanendo peraltro legittimato a chiederne il rimborso all’Amministrazione finanziaria.
In virtù di ciò, pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della CTR Campania e riconoscendo, dunque, il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso del credito Iva, atteso che lo stesso non era stato ricompreso nella cessione d’azienda, come risultante tanto dal contratto di cessione per atto notarile quanto dalla certificazione della situazione patrimoniale dell’azienda ceduta.