Il credito Iva può essere escluso dall’azienda oggetto di cessione
di Fabio LanduzziLa Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 33965 del 19.12.2019 si è pronunciata in merito agli effetti della cessione di azienda sulla legittimazione attiva del soggetto cedente, riguardo alla richiesta e all’ottenimento del rimborso del credito Iva maturato dal medesimo; viene affermato conclusivamente un importante principio di diritto: “In caso di cessione dell’azienda, il credito Iva relativo all’azienda ceduta può essere escluso dalla cessione del compendio aziendale, essendo la disciplina prevista dagli articoli 2558 e 2559 cod. civ. derogabile per volontà delle parti, salva la notifica, ai fini della opponibilità della cessione all’Amministrazione Finanziaria, della cessione del credito Iva a termini del R.D. n. 2440 del 1923, articolo 69, comma 1, in deroga al disposto di cui all’articolo 2559, cod. civ.. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il credito Iva sia stato escluso dalla cessione dell’azienda, il cedente è legittimato a richiederne il rimborso, ove ne sussistano i presupposti”.
Il caso è di particolare interesse in quanto affronta il tema della legittimazione attiva al rimborso del credito Iva in presenza di un’operazione di cessione di azienda.
Nella fattispecie, l’Amministrazione finanziaria aveva eccepito alla società cedente proprio la carenza di tale legittimazione, nel presupposto (rivelatosi errato) che con il trasferimento del compendio aziendale fosse stato traslato, in modo inderogabile, quantomeno nei confronti della stessa Amministrazione, il credito Iva maturato dal cedente e, secondo questa prospettazione, ritenuto indissolubilmente connesso al compendio aziendale ceduto.
In altri termini, secondo la tesi propugnata dall’Amministrazione, il credito Iva avrebbe dovuto inderogabilmente seguire la stessa sorte degli altri beni costituenti l’azienda ceduta, senza alcuna diversa possibilità.
Tale posizione è stata confutata dal principio di diritto affermato, come sopra indicato, dalla sentenza della Cassazione qui in commento che peraltro dà seguito ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (per tutte, si veda la recente Cassazione n. 18143/2019).
In particolare, viene riconosciuto che, in deroga al principio generale secondo cui la cessione di azienda comporta il trasferimento, unitamente ai beni costituenti il compendio, anche dei crediti dell’azienda ceduta ivi incluso quello Iva, è consentito alle parti contraenti di stabilire che siano esclusi dal perimetro aziendale taluni cespiti, seppure di pertinenza dell’azienda stessa, a condizione che “non intacchino la finalità produttiva della stessa”.
La Cassazione, quindi, pur aderendo alla concezione universalistica dell’azienda in forza della quale, ove nell’atto di cessione non venga disposta l’esclusione di determinati beni, devono intendersi trasferiti al cessionario tutti gli elementi costituenti di fatto l’azienda, riconosce pienamente legittimo ed efficace che le parti possano escludere dalla cessione d’azienda, per loro specifica volontà, anche determinati elementi pur essenziali (ad esempio: crediti e magazzino) “purché non più indispensabili e salva la continuità funzionale del compendio ceduto”.
Viene allora affermato che, nel contesto che vede come fenomeno naturale la cessione dei crediti dell’azienda, l’esclusione degli stessi è legittima in quanto è una libera espressione della volontà delle parti, in piena aderenza al precetto di cui all’articolo 2558 cod. civ. (si veda la locuzione “se non è pattuito diversamente..”).
Nel caso di specie, è stata quindi correttamente valorizzata la volontà espressa dalle parti nell’atto di cessione dell’azienda, in cui si è dato conto dell’esclusione del trasferimento del credito Iva.
Prosegue la Suprema Corte riconoscendo, inoltre, come alla esclusione del credito Iva dall’azienda ceduta non consegua affatto la incedibilità del credito stesso; in altre parole, non può essere negato che tale credito possa circolare anche indipendentemente dall’azienda all’interno della quale si è generato, con l’ulteriore particolarità, per il credito Iva, che la cessione deve essere notificata ai termini del R.D. 2440/1923 per poter essere opponibile all’Amministrazione finanziaria.
Laddove la giurisprudenza ha negato la legittimazione attiva del cedente dell’azienda in relazione al rimborso del credito Iva, lo ha fatto in quanto è stato accertato nel giudizio che detto credito Iva era stato oggetto di cessione unitamente a tutti i beni costituenti il compendio trasferito.
Al di fuori di questa circostanza, viene quindi riconosciuta la libera non cedibilità del credito Iva anche in presenza di una cessione di azienda e, in questa circostanza, la legittimazione del soggetto cedente a ottenere il rimborso del credito Iva, al sussistere dei relativi presupposti.