17 Ottobre 2015

Il credito per l’e-commerce agricolo

di Luigi Scappini
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In quest’ultimo anno il settore dell’agricoltura è stato particolarmente attenzionato da parte del Governo, sia con interventi restrittivi (leggasi ad esempio revisione della tassazione per le agroenergie), sia incentivanti. Tra questi si segnala l’istituzione, a mezzo dell’articolo 3, comma 2, D.L. 91/2014, convertito con modifiche con Legge n. 116/2014, di un credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche.

Si anticipa sin da subito come i fondi messi a disposizione a copertura del credito siano, salvo incrementi in sede di Legge di stabilità, esigui, attestandosi in 500.000 euro per il 2014, 2 milioni di euro per il 2015 e, infine, 1 milione per il 2016.

Il credito di imposta ha trovato attuazione a mezzo del D.M. 273/2015 a cui è seguito l’emanazione di una circolare esplicativa dal parte del Mipaaf.

Soggetti destinatari dell’agevolazione sono, come previsto dall’articolo 2 del decreto

  1. le piccole e medie imprese e quelle diverse dalle pmi che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del TFEU (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e
  2. le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

Le spese che danno diritto al credito, sono quelle sostenute per realizzare e ampliare infrastrutture informatiche con unico obiettivo quello avvio o sviluppo, se già esistente, le vendite dei prodotti agricoli via web.

Nello specifico, l’articolo 3 del decreto 273 vi ricomprende quelle relative a:

  • dotazioni tecnologiche; 
  • software;
  • progettazione e implementazione e
  • sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Le spese devono essere effettivamente sostenute secondo il criterio previsto dall’articolo 109 Tuir, inoltre, tale effettività deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un professionista abilitato o dal responsabile del Caf.

Il credito spetta nella misura del 40% delle spese sostenute e il suo limite massimo varia in ragione del soggetto richiedente.

Nello specifico, sempre l’articolo 3 del decreto 273/2015 individua i seguenti limiti quantitativi:

  1. 50.000 euro per le pmi operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, a condizione che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili ai sensi dell’articolo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014;
  2. sempre 50.000 euro per le pmi per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla precedente lettera a e per le imprese non pmi operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I;
  3. 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziarie r le pmi per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a e per le imprese no pmi che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I;
  4. 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, lettere a e b, del regolamento (UE) n. 1379/2013;
  5. 50.000 euro per le pmo che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e
  6. 50.000 euro (determinato applicando in questo caso la percentuale del 20 sulle spese) per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I, salvo che le stesse non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea.

Ai fini dell’assegnazione del credito di imposta, le domande devono essere presentate tra il 20 e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello dell’investimento al Mipaaf (indirizzo mail saq3@pec.politicheagricole.gov.it) che dopo aver verificato la completezza delle informazioni richieste e spettanza del credito, determinerà, in funzione delle richieste e dei fondi a disposizione, l’ammontate concedibile alle singole imprese richiedenti.

Infatti, nel caso di richieste maggiori dei fondi stanziati, dovrà essere determinata la % di spettanza tramite il rapporto tra ammontare dei fondi e importo del credito spettante.

Al contrario, nel caso di richieste inferiori alla disponibilità, l’eccedenza non utilizzata andrà a incrementare il fondo per l’anno successivo.

Al termine dell’istruttoria, il Mipaaf dovrà emanare un decreto di concessione e darne formale comunicazione all’Agenzia delle entrate.

È solo a completamento di questo iter procedurale che l’impresa potrà utilizzare il credito maturato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 e successive modificazioni. Si ricorda inoltre come il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia.