22 Giugno 2023

Il credito per le imposte pagate all’estero nella dichiarazione (e in sua mancanza)

di Francesco Paolo Fabbri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

In linea generale i redditi prodotti all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente in Italia, in virtù del c.d. “principio di tassazione dei residenti su base mondiale”; per essi spetta il credito d’imposta – relativamente a quanto assolto al di fuori del territorio nazionale – come stabilito dall’articolo 165 Tuir.

Quanto detto, in ogni caso, considerando che lo scomputo delle imposte estere vale in tutti i casi in cui i redditi non siano assoggettati a:

  1. ritenuta a titolo di  imposta,
  2. imposta sostitutiva,
  3. imposizione sostitutiva.

Va comunque notato che il comma 4 del citato articolo 165 prevede che per poter usufruire del suddetto beneficio fiscale è necessario procedere con il relativo calcolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della relativa presentazione (fatta salva una specifica previsione per il caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente – comma 7).

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF