31 Ottobre 2019

Il credito R&S nel settore del tessile e della moda

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra le attività ammissibili alla disciplina del credito d’imposta R&S di cui al D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9/2014 e integralmente sostituito dall’articolo 1, comma 35, L. 190/2014, (c.d. Legge di Stabilità 2015), possono rientrare, in particolare, quelle effettuate dalle imprese appartenenti ai settori del tessile e della moda.

In ogni settore di attività industriale, infatti, sono potenzialmente ravvisabili processi innovativi, con caratteristiche proprie e specificità che rendono complessa la valutazione tecnica di riconducibilità al credito R&S.

I comparti produttivi del tessile e della moda sono peculiari sotto il profilo della R&S, in quanto caratterizzati dall’esigenza di realizzare costantemente investimenti in prodotti nuovi o significativamente migliorati o modificati per mantenere un adeguato livello di competitività sul mercato.

Pertanto il Mise, nella circolare n. 46586 del 16.04.2009, ha condotto una valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività che involgono il processo di ideazione e creazione del campionario o della collezione nel settore del tessile e della moda.

Le indicazioni contenute nella menzionata circolare, originariamente concepite nell’ambito della precedente disciplina agevolativa valevole nel triennio 2007-2009 e disciplinata dalla L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), risultano applicabili anche all’attuale disciplina del credito R&S, in virtù dell’espresso rimando contenuto nella circolare AdE 5/E/2016.

Le definizioni di attività di R&S dell’articolo3, comma 4, D.L. 145/2013, che ricalcano quelle contenute al paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014 recante la “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, premiano lo sforzo innovativo imprenditoriale orientato allo sviluppo e alla creazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato o  modificato, accrescendo la competitività del sistema.

Sono invece espressamente escluse dalle attività di R&S agevolabili, in base all’articolo 3, comma 5, D.L. 145/2013, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni corso, anche nel caso in cui producano miglioramenti.

Inoltre sono escluse dall’agevolazione le fasi di R&S relative ad attività ordinarie caratteristiche del settore e successive allo sviluppo pre-competitivo.

Nello specifico settore produttivo del tessile e della moda la novità o il significativo miglioramento si traducono nell’introduzione di prodotti tessili e di abbigliamento dalle seguenti caratteristiche tecniche:

  • nuove o notevolmente migliorate per la scienza, ivi intendendo un’originalità o un miglioramento significativo in termini assoluti;
  • nuove o notevolmente migliorate per il mercato, ivi intendendo un’originale o notevolmente migliorata combinazione di prodotti tessili nuovi.

Il requisito di novità calato nel settore del tessile e della moda potrà ad esempio concretizzarsi in relazione ai seguenti elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle precedenti:

  • materiali utilizzati;
  • combinazione dei tessuti;
  • disegni;
  • forme;
  • colori.

Non rappresentano novità, modifiche o miglioramenti significativi i meri ampliamenti di una gamma di prodotti esistenti tramite aggiunta di un singolo prodotto o modifica esclusiva dei colori proposti o di un solo dettaglio, in quanto configurabili come modifiche ordinarie escluse dal credito d’imposta.

Risulta dunque necessario individuare, nel processo di realizzazione del campionario e delle collezioni, l’insieme di attività di R&S direttamente collegate alla creazione del prodotto nuovo o notevolmente migliorato o modificato.

A monte di tale processo sono certamente ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca industriale finalizzate all’innovazione dei materiali e delle tecniche di lavorazione.

All’interno del processo di realizzazione del campionario e delle collezioni sono distinguibili di prassi cinque fasi, di cui le prime due astrattamente riferibili alle attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale:

 

Fasi di attività Inquadramento
1)      ricerca ed ideazione estetica Attività di R&S
2)      realizzazione dei prototipi
3)      preparazione del campionario e delle collezioni Attività di sviluppo competitivo
4)      promozione del campionario
5)      gestione del magazzino campioni

Sono dunque ammissibili i costi, inquadrabili nelle categorie dell’articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013, sostenuti nelle fasi di realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o della collezione e per la realizzazione dei prototipi.

In risposta alle domande di approfondimento pubblicate sul proprio sito istituzionale il 29.09.2017, il Mise ha riconosciuto l’estensione della riconducibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca ed ideazione estetica e realizzazione dei prototipi anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa, quali secondo un’elencazione non esaustiva i seguenti:

  • calzature;
  • occhiali;
  • gioielleria;
  • ceramica.
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